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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 65 cpv. 2
2 Non hanno effetto sospensivo i ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile:
a. è convocata o trasferita a un impiego di aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza (art. 7a e 23);
b. è convocata a servizi d’istruzione in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 80 cpv. 1bis lett. a e b, 2 frase introduttiva nonché lett. a e b
1bis Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:
a. l’idoneità al servizio militare dei richiedenti;
b. l’idoneità delle persone che devono prestare servizio civile a essere impiegate in organizzazioni di protezione civile;
2 Possono essere collegati al sistema d’informazione, direttamente (online) o tramite un’interfaccia al sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA):
a. i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi:
1. alla trattazione delle domande;
2. alle prestazioni di servizio civile in organizzazioni di protezione civile, segnatamente dati concernenti la valutazione dell’idoneità, l’attribuzione alla funzione e l’incorporazione da parte dell’ufficiale di reclutamento, i preavvisi di servizio, l’elaborazione della convocazione e il conteggio dei giorni di servizio prestati;
3. al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare;
b. gli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile per la trasmissione di dati in relazione a prestazioni di servizio civile in organizzazioni di protezione civile;
Art. 80b cpv. 1 lett. c, g e j
1 L’organo d’esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l’adempimento dei compiti seguenti:
b. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l’accertamento della capacità al lavoro, dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità e capacità di prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile;
g. all’Ufficio federale di polizia, per l’inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerca terminata;
j. Abrogata