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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine

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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 73 Frase introduttiva

Il SII-SSC serve all’UFPP e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria nell’ambito dei seguenti compiti:

Art. 75 Frase introduttiva

L’UFPP e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:

3. Legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile

Art. 3a cpv. 2

2 Esso fornisce il proprio contributo nell’ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e a supporto delle organizzazioni di protezione civile dei Cantoni con un sottoeffettivo.

Art. 7a Impieghi nel quadro di programmi prioritari o in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza

1 Trattandosi di impieghi nel quadro di programmi prioritari, l’organo d’esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego.

2 L’organo d’esecuzione coordina con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti gli impieghi di prevenzione e gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza nonché di ripristino dopo questo tipo di eventi.

3 Esso può assumere interamente o in parte, nell’ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

4 Per le istituzioni che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza, il Consiglio federale stabilisce quanto segue:

a. i requisiti per il riconoscimento quale istituto d’impiego;

b. le prescrizioni sulla procedura di riconoscimento semplificata.

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere impiegate per al massimo 80 giorni di servizio civile ordinario in un’organizzazione di protezione civile; l’ultimo impiego deve essere prestato al più tardi quattro anni prima del proscioglimento dal servizio civile. Se l’obbligo di prestare servizio termina durante un intervento di cui all’articolo 46 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 20198

7 RS 824.0