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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
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sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), esso è esteso fino alla fine di questo intervento.
3 Le persone che devono prestare servizio civile e che desiderano svolgere impieghi all’estero o essere impiegate come quadri in un’organizzazione di protezione civile, possono impegnarsi per prestazioni di servizio più lunghe fino al proscioglimento dal servizio civile. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.
Art. 9
1 L’obbligo di prestare servizio civile vincola a:
a. sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione (art. 19 cpv. 1);
b. presentarsi nell’istituto d’impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1);
c. partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);
d. prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all’articolo 8;
e. prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all’articolo 8 (Art. 14)
2 L’obbligo di prestare servizio civile ordinario secondo il capoverso 1 lettera d comprende anche l’impiego in organizzazioni di protezione civile e la partecipazione all’attribuzione della funzione e all’incorporazione necessarie per tale impiego (art. 35 LPPC9).
3 Il servizio civile ordinario in un’organizzazione di protezione civile comprende:
a. l’istruzione di base (art. 49 LPPC);
b. l’istruzione complementare (art. 50 LPPC);
c. il perfezionamento (art. 52 LPPC);
d. i corsi di ripetizione (art. 53 LPPC);
e. gli interventi secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.
Art. 18 cpv. 1
1 È ammesso al servizio civile chi, dopo aver seguito l’intera giornata d’introduzione, conferma la propria domanda. L’organo d’esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare, l’obbligo di prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile e la durata dell’obbligo di prestare servizio civile.
Art. 18a cpv. 1
1 L’organo d’esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e ai servizi competenti del DDPS.