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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 46a Convocazione a prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile
1 Le organizzazioni di protezione civile mettono a disposizione dell’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile la loro pianificazione d’impiego e i preavvisi per i servizi d’istruzione da prestare nell’anno successivo onde permetterle di allestire la convocazione.
2 Esse comunicano alle persone soggette al servizio civile i dettagli relativi al servizio, in particolare il luogo, la data e l’ora di entrata in servizio, almeno sei settimane prima dell’inizio della prestazione di servizio civile.
3 L’organizzazione di protezione civile competente chiama in servizio le persone soggette al servizio civile per prestare un intervento ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 in applicazione della vigente procedura cantonale.
Art. 47 cpv. 4
Abrogato
Art. 49 cpv. 1, 4 e 6
1 L’istruzione di base inizia al più tardi due anni dopo il reclutamento nella protezione civile. Se, per motivi non prevedibili, un milite non può rispettare questo termine, il Cantone ha la facoltà di prorogarlo.
4 Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volontario o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l’istruzione di base. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
6Abrogato
Art. 54 cpv. 2 lett. c e cpv. 5
2 È competente per:
c. Abrogata
5 Determina i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile.
Art. 71 cpv. 3
Abrogato
Art. 75 lett. d
Abrogata
Art. 76 cpv. 1 lett. d e cpv. 4
1 La Confederazione è responsabile dell’acquisizione:
d. Abrogata