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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
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Art. 28 cpv. 5
5 Le persone che devono prestare servizio civile impiegate in un’organizzazione di protezione civile sottostanno alle stesse regole dei militi della protezione civile.
Art. 29 Abs. 1bis
1bis In caso di impiego in un’organizzazione di protezione civile si applica l’articolo 39 LPPC11.
Art. 31 cpv. 2
2 Il capoverso 1 non si applica in caso di impiego in un’organizzazione di protezione civile o per far fronte a una catastrofe o una situazione d’emergenza.
Art. 36 cpv. 1bis
1bis Chi presta servizio civile in un’organizzazione di protezione civile assolve l’istruzione di base ordinaria secondo l’articolo 49 LPPC12 assieme ai militi della protezione civile.
Art. 40a cpv. 1bis
1bis Le persone che devono prestare servizio civile impiegate in un’organizzazione di protezione civile portano l’equipaggiamento consegnato da quest’ultima.
Art. 41 cpv. 3
3 In relazione a prestazioni di servizio civile secondo l’articolo 9 capoversi 2 e 3, le organizzazioni di protezione civile e i centri d’istruzione della protezione civile sono considerati istituti d’impiego.
Art. 44 Abs. 2
2 Se l’istituto d’impiego è un’organizzazione di protezione civile o un centro d’istruzione della protezione civile, l’organo d’esecuzione può effettuare l’ispezione congiuntamente al Cantone.
Art. 46 cpv. 1bis
1bis Gli organi della Confederazione, le organizzazioni di protezione civile con un sottoeffettivo e i centri d’istruzione della protezione civile non versano alcun tributo.
11 RS 520.1
12 RS 520.1