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Consultazione 2022/61: Modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, la legge sul servizio civile e la legge militare · 12 pagine
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Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 9 cpv. 2 seconda e terza frase nonché cpv. 5
2 (…) Per assicurare un esercizio efficiente del sistema, può delegare determinati compiti ai Cantoni e obbligarli a collaborare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
5 Essa assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.
Art. 12 cpv. 4
Abrogato
Art. 13 cpv. 1
1 L’UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri organi, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l’analisi dei pericoli e dei rischi, gli sviluppi tecnologici, la medicina d’urgenza e di catastrofe e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza.
Art. 22 cpv. 3bis
3bis Può incaricare terzi dello svolgimento di attività di formazione e perfezionamento e di attività di ricerca.
Art. 24 cpv. 1bis
1bis Essa può concedere ai Cantoni un’indennità per i compiti che vengono loro delegati in virtù dell’articolo 9 capoverso 2. Il Consiglio federale può stabilire un importo forfettario per determinati compiti.
Art. 27 lett. b
Abrogata
Art. 29 cpv. 2 lett. b e c
2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:
b. Abrogata
c. è stato dichiarato inabile al servizio militare da una Commissione per la visita sanitaria dopo aver prestato almeno 166 giorni di servizio militare;
Art. 31 cpv. 2-4 e 7 lett. a
2 Dura al massimo 14 anni o 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo previsto.
3 Decorre dall’anno in cui l’interessato ha iniziato l’istruzione di base.
4Abrogato
7 Il Consiglio federale può: