Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 21 pagine
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Art. 16 Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia
Secondo tutti i partecipanti alla consultazione del settore cinematografico, la maggioranza dei Cantoni e la CFC, è sbagliato vincolare il riconoscimento di un’istituzione di promozione della cinematografia alla possibilità di impugnare le sue decisioni dinanzi a un’istanza sovraordinata. Essi sottolineano che da anni presso la Confederazione non si registrano riesami materiali di una decisione e che le possibilità di ricorso si limitano agli errori giuridici. Per tale motivo, questo requisito andrebbe stralciato.
Taluni servizi televisivi e su richiesta criticano il criterio di riconoscimento delle istituzioni di promozione in base al quale «la selezione dei film che possono beneficiare di un sostegno avviene in maniera indipendente dalle imprese soggette all’obbligo di investimento e dalle imprese che realizzano o commercializzano esse stesse film o che sono legate da vincoli organizzativi o finanziari a queste ultime» e chiedono di stralciare l’ultima parte di questo periodo. Essi considerano contraddittorio esigere che le istituzioni di promozione cinematografica siano indipendenti sotto il profilo finanziario e organizzativo dalle imprese soggette all’obbligo di investimento quando queste ultime effettuano pagamenti alle suddette istituzioni.
Art. 18 Principio (definizione dei proventi lordi determinanti)
MPA e Netflix propongono che, ai fini del calcolo dell’obbligo di investimento, venga considerata la cifra d’affari dell’anno precedente poiché ciò facilita notevolmente la pianificazione ed è conforme alla legge sul cinema e alla prassi negli altri Paesi europei.
TF1 e Mediawan sollecitano una regolamentazione flessibile dell’obbligo di investimento per i gruppi di imprese, suggerendo di calcolarne l’entità a livello di gruppo e di consentirne l’adempimento da parte di singole affiliate o addirittura di imprese terze. Ciò permetterebbe di tenere conto in misura maggiore della linea editoriale dei servizi. Cinéforom e SSA sono favorevoli a una certa flessibilità per i gruppi di imprese per quanto riguarda il trasferimento degli obblighi di investimento.
Per le imprese non assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in Svizzera, TF1 auspica la possibilità di dichiarare la cifra d’affari sulla base delle fatture emesse. In qualità di servizio estero, chiede inoltre di poter dedurre i costi di distribuzione dalla cifra d’affari.
Art. 19 Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte cinematografiche autonome
Secondo il settore cinematografico, il PS e la CFC, è sbagliato contemplare la possibilità di una deduzione percentuale per le imprese che realizzano i loro proventi lordi per oltre il 50 per cento con offerte cinematografiche senza film computabili. La legge sul cinema prevede che almeno il 4 per cento dei proventi lordi sia destinato alla creazione cinematografica svizzera indipendente. Occorre considerare il programma di un’impresa nel suo insieme, vale a dire i proventi lordi di tutte le offerte. Mancano quindi le basi legali per una riduzione.
I servizi televisivi e su richiesta prevalentemente svizzeri e le rispettive associazioni biasimano invece fortemente il fatto che le deduzioni siano possibili soltanto se oltre il 50 per cento dei proventi è realizzato con offerte senza film computabili. Tale soglia, considerata assai esagerata, comporterebbe una disparità di trattamento delle imprese soggette all’obbligo di investimento i cui proventi lordi derivano ad esempio soltanto per il 49 per cento da film non computabili. I partecipanti in questione ritengono pertanto appropriato un limite del 10 per cento. ASUT, Blue und Salt propongono di sostituire «prevalentemente» con «parzialmente», il che equivale a una deduzione pro rata. Anche l’UDC è favorevole a una riduzione della soglia del 50 per cento.
I servizi televisivi della CH-Regionalmedia AG come Tele 1, Tele M1, TeleBärn e TVO pretendono inoltre la deduzione delle sovvenzioni per le emittenti concessionarie, ritenendo ingiusto che il settore venga penalizzato a posteriori per il fatto di beneficiare delle risorse del canone radiotelevisivo.