Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 21 pagine
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conto all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), andrebbero quindi espressamente menzionate nelle disposizioni derogatorie per evitare doppioni.
Netflix propone una formulazione più aperta delle eccezioni per le imprese con sede nell’UE. Nell’ambito dei servizi su richiesta, per ragioni di proporzionalità dovrebbe essere sufficiente che l’offerta cinematografica proposta in Svizzera corrisponda sostanzialmente (e non interamente) a quella nello Stato di sede. Inoltre dovrebbe bastare che il rispetto della quota obbligatoria sia già stato accertato in modo inequivocabile nel Paese di sede. Netflix chiede infine che l’esenzione dall’obbligo di fare rapporto possa essere concessa su richiesta.
Art. 27 Notifica delle richieste a pagamento
Per il settore cinematografico, i Cantoni, il PS e la CFC, l’obbligo di notifica dovrebbe includere anche le serie; ARF, AROPA, Cinéforom, SSA, CFC e il Cantone di Vaud sollecitano che tale obbligo sia esteso anche ai film di durata inferiore a 60 minuti. Cinéforom, AROPA e SSA propongono di esigere dai servizi su richiesta le stesse informazioni previste dall’obbligo di notifica sancito nell’OCin. FDS sottolinea le difficoltà segnalate dall’Ufficio federale di statistica (UST) legate alle modalità eterogenee di conteggio delle richieste che concernono i servizi in abbonamento e streaming (SVOD): urge pertanto calcolare in maniera uniforme le richieste SVOD.
ATPS, SUISSEDIGITAL, Swissstream, ASUT, MPA, Blue, Netflix e altri auspicano che la data di lancio debba essere notificata soltanto per i propri tipi di commercializzazione. Netflix chiede per giunta di notificare unicamente l’anno di lancio.
Secondo ATS, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Blue, ASUT e altri, la notifica del titolare dei diritti di commercializzazione è inutile e può dare adito a equivoci, dato che i diritti di commercializzazione sono detenuti dai servizi televisivi e su richiesta.
ASUT, Swico, Blue e Salt chiedono altresì di rinunciare alla notifica del regista, del genere di film e del Paese produttore (o solo del Paese con la maggiore quota di finanziamento); Swico propone in aggiunta di escludere dall’obbligo di notifica anche l’anno di realizzazione e la durata del film. I suddetti partecipanti rilevano inoltre che i servizi che si limitano a riprendere un’offerta di terzi non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza e dunque non vanno nemmeno espressamente esclusi dall’articolo 27.
Art. 29 Decisione della tassa sostitutiva
ATPS, ASUT, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Blue, Salt e altri desiderano che, al termine del periodo di investimento di quattro anni, eventuali investimenti eccedenti possano essere riportati al periodo successivo.
Sono state inoltre avanzate proposte in merito all’impiego della tassa sostitutiva. L’UCS suggerisce di devolvere le relative risorse alle regioni linguistiche (p. es. a Cinéforom o alla Zürcher Filmstiftung). Filmo e la SSA invitano a promuovere le attività di digitalizzazione e messa a disposizione di film svizzeri per piattaforme terze.
Art. 35 Informazioni e revisione dei rendiconti inoltrati
Ritenendo che l’esigenza di revisori abilitati secondo la legge svizzera penalizzi le imprese straniere, Netflix chiede di ammettere anche persone e società fiduciarie che dispongono di una certificazione paragonabile in un Paese estero.
Art. 37 Informazione del pubblico
ATPS, ASUT, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Telesuisse e altri deplorano che, per quanto riguarda l’adempimento della quota e dell’obbligo di designare come tali i film europei, le imprese vengano menzionate per nome, e chiedono dunque di pubblicare soltanto informazioni aggregate (numero delle imprese adempienti e inadempienti).