Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 21 pagine
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servizi che riprendono la loro offerta cinematografica da un terzo e la propongono inalterata siano esentati unicamente «se dimostrano che il terzo è registrato presso l’Ufficio federale della cultura (UFC) come servizio televisivo o su richiesta e adempie i suoi obblighi di cui al capitolo 3a LCin». Per essi è sufficiente che il terzo in questione sia soggetto all’obbligo di registrazione.
Per quanto concerne gli offerenti di replay TV, molte istituzioni del settore cinematografico e la maggior parte dei Cantoni desiderano garanzie che essi siano esentati soltanto se non offrono anche propri programmi o servizi su richiesta.
Art. 5 Servizi televisivi e su richiesta con sede all’estero
Tutte le prese di posizione su questo articolo (settore cinematografico e CFC) concordano nel ritenere che, per valutare se un’offerta cinematografica è destinata al pubblico svizzero, risulta determinante il pubblico a cui si rivolge la pubblicità, e non se la pubblicità è mostrata in relazione all’offerta cinematografica o meno. L’auspicio unanime è pertanto che venga cancellato il passaggio «segnatamente quella mostrata in relazione all’offerta cinematografica».
Art. 6 Film europei
La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi al riguardo chiede di eliminare il riferimento alla durata dei film o di ridurla. Il settore cinematografico sottolinea che esistono film e serie di valore culturale più brevi di 60 minuti. Da più parti è stato anche osservato che vi sono documentari per la televisione con una durata standard di 52 minuti. Pure una larga maggioranza dei Cantoni mette in dubbio il criterio della durata dei film e propone di rivederlo. Mentre la CFC, ARF, IG, AROPA, Cinéforom, AROPA e SSA chiedono di eliminare qualsiasi riferimento alla durata dei film, Cinésuisse, ProCinema, ASCA, FDS, Conférence des festivals, SFP, GARP, GSFA, Bern für den Film e il PS propongono una soglia di 40 minuti.
Anche i servizi televisivi e su richiesta e l’UDC vorrebbero sopprimere il criterio della durata dei film. Tale sollecitazione si inserisce nel quadro della richiesta di una definizione più ampia di «film computabili», che includa pure tra gli altri i talk-show e i reality. Nella medesima ottica, per quanto riguarda la quota di film europei, sia i suddetti servizi che i GLRS auspicano espressamente l’eliminazione del riferimento ai «film computabili». La ragione più frequente addotta a sostegno di tale richiesta è che anche l’UE nella sua direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) e nelle disposizioni esecutive in merito alla quota europea obbligatoria non pone restrizioni relative ai formati.
Art. 7 Calcolo della quota di film europei
Il settore cinematografico condivide la regolamentazione proposta sulla quota europea. AROPA, Cinéforom e la SSA sottolineano che, qualora nell’articolo 6 venisse soppresso il criterio della durata per i film europei, andrebbe stralciato anche il capoverso 2 dell’articolo 7. Tale capoverso consente di calcolare la quota sulla base della durata dei film se il catalogo cinematografico è composto per più di un terzo da film di durata inferiore a 60 minuti. L’ARF auspica invece che con questo capoverso si riesca a impedire che, ai fini dell’adempimento della quota, vengano proposti molti formati brevi, e chiede pertanto che già un quarto di film brevi in catalogo sia sufficiente per un calcolo basato sulla durata.
Poiché la durata di una «stagione» di una serie può variare notevolmente, per l’USS occorre chiarire la relativa definizione. I servizi televisivi e su richiesta, sostenuti dall’UDC, lamentano che, per le serie, le stagioni siano state utilizzate come unità di misura per il calcolo della quota. ATPS, SUISSEDIGITAL, Telesuisse e l’UDC propongono di calcolare come titolo ogni puntata di una serie che abbia una durata minima di 20 minuti. MPA e Netflix sottolineano da un lato che la scelta delle stagioni come unità di misura per le serie corrisponde alle direttive dell’UE, ma dall’altro fanno notare che le suddette direttive permettono anche di considerare una puntata come titolo se essa è paragonabile a un film, ad esempio in termini di durata e costi di produzione. Pertanto chiedono di adottare la stessa flessibilità anche nella presente ordinanza. ASUT, Blue e Salt caldeggiano invece l’adozione generalizzata di un sistema alternativo di calcolo della quota sulla base della durata dei film, indipendentemente dalla percentuale dei film brevi sul totale del catalogo cinematografico.