Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 21 pagine
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Art. 20 Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati all’offerta cinema-
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Similmente all’articolo 19, i servizi televisivi e su richiesta svizzeri, le loro associazioni e l’UDC approvano in linea di principio la deduzione per i proventi non correlati all’offerta cinematografica, ma criticano la soglia stabilita in materia. Per essi, la circostanza che le deduzioni siano possibili soltanto se più del 50 per cento dei proventi non dipende dall’offerta cinematografica favorisce i grandi conglomerati a scapito degli operatori con un’offerta più ristretta e mirata. Per quanto riguarda gli operatori internazionali, MPA e Netflix condividono perlopiù le suddette posizioni.
Vari servizi televisivi e su richiesta nazionali affiliati ad ATPS, SUISSEDIGITAL e Swissstream propongono di stralciare la soglia menzionata in precedenza e di sostituirla con una deduzione pro rata, basata innanzitutto sui proventi e solo in seconda battuta sulle spese d’esercizio come previsto dall’ordinanza. Inoltre suggeriscono di inserire una lista di attività e servizi non correlati all’offerta cinematografica che includa tra l’altro la cessione di spazi di trasmissione per le televendite, programmi monotematici quali trasmissioni religiose e di giochi, l’affitto di studi televisivi ecc. Anche l’UDC chiede di abbassare la soglia del 50 per cento.
Per stabilire la base di calcolo dell’obbligo di investimento, pure la MPA suggerisce di tenere conto soltanto dei proventi legati alla fornitura di servizi di media audiovisivi. Per giunta sottolinea che occorre una certa proporzionalità nel calcolo dei proventi, dato che non tutti i tipi di contenuti sono rilevanti ai fini della determinazione delle quote per le opere europee e locali. Netflix propone una soglia molto bassa (5 %), unicamente per evitare oneri burocratici inutili in caso di proventi accessori di entità trascurabile.
Secondo Amazon, i criteri per la classificazione come offerta cinematografica autonoma sono in parte poco chiari: non si capisce ad esempio se siano cumulativi o alternativi (ipotesi auspicata da Amazon). Lasciano adito a dubbi anche le definizioni di «proprio sito Internet» e «marchio indipendente», riguardo alle quali occorrono ulteriori informazioni pratiche.
Art. 25 Obbligo di fare rapporto
Secondo la maggior parte dei servizi televisivi e su richiesta svizzeri e l’UDC, l’obbligo di fare rapporto sulla quota europea comporta oneri eccessivi. ATPS, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Blue e altri considerano esagerato richiedere un elenco dei film europei che include i Paesi produttori e la durata delle pellicole: per essi sarebbe sufficiente indicare la quota percentuale dei film europei. Viene anche respinto l’obbligo di rendere conto sul modo in cui viene attuato l’obbligo di designare come tali i film europei e di renderli facilmente reperibili.
Netflix chiede di prorogare il termine per fare rapporto dal 30 aprile al 30 giugno, in quanto considera la prima data troppo ravvicinata. Come nel caso dell’articolo 18, Netflix reputa più adeguato e fattibile calcolare l’obbligo di investimento di un anno civile in base ai proventi lordi dell’anno precedente.
Art. 26 Esenzione dall’obbligo di fare rapporto
Come per l’articolo 3, i servizi televisivi e su richiesta privati e le relative associazioni chiedono di stralciare l’utilizzo in differita. Secondo ATPS, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Telesuisse e ASUT, la replay TV non rientra infatti nel campo di applicazione della legge sul cinema.
Anche la SSR critica il campo di applicazione della legge sul cinema e la definizione di televisione in differita («catch up TV»). Essa osserva che è prevista una disposizione derogatoria per le emittenti televisive poiché queste ultime sono soggette alla quota obbligatoria secondo la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV). La disposizione in questione è tuttavia considerata non abbastanza efficace e troppo restrittiva: la SSR offre infatti le proprie trasmissioni anche prima della messa in onda in televisione e oltre sette giorni da essa. Pertanto considera una limitazione del «catch up» a soli sette giorni non più conforme alla prassi attuale e inadeguata alla luce della digitalizzazione galoppante. La SSR e le emittenti televisive simili che, conformemente alla LRTV, sono tenute a rendere