Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 21 pagine
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Le prese di posizione dei servizi televisivi e su richiesta e dell’UDC assomigliano a quelle relative ai «film computabili» nell’articolo 2. Tutti i suddetti pareri chiedono di eliminare il criterio della durata per i film e le serie o addirittura di depennare qualunque condizione legata alla durata (tra l’altro anche per i film d’animazione). ATPS, SUISSEDIGITAL, Swissstream, Sunrise e altri desiderano che anche le trasmissioni di intrattenimento siano considerate quali formati computabili. Amazon sollecita la computabilità di qualsiasi contenuto audiovisivo indipendentemente dal formato, dalla durata e dai contenuti.
Art. 12 Spese computabili per la creazione cinematografica indipendente
Le disposizioni concernenti la computabilità delle spese per acquisti, film su ordinazione e coproduzioni, sostenute senza eccezioni dal settore cinematografico, sono considerate importanti ai fini della tutela dell’indipendenza delle imprese di produzione svizzere. I Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna auspicano che, anche nel caso di coproduzioni, accordi e contratti si basino sulle condizioni usuali nel settore.
Tra i servizi televisivi e su richiesta prevale l’insoddisfazione per le disposizioni dell’articolo 12. Viene paventata un’inutile ingerenza nella libertà contrattuale, che ostacolerebbe accordi secondo le condizioni usuali nel settore e che non è prevista in questa forma dalla legge sul cinema. ATPS, MPA, Netflix e altri fanno per giunta notare che non esistono solo i tre modelli commerciali menzionati nell’ordinanza, per cui potrebbero verificarsi situazioni in cui le spese non risultano computabili. Quale esempio, i servizi televisivi e su richiesta menzionano i film su ordinazione e gli acquisti anticipati cofinanziati che necessitano risorse finanziarie ingenti e che dunque vanno tutelati con licenze più lunghe. Il «Pacte de l’audiovisuel» della SSR prevede una durata delle licenze fino a 15 anni: il fatto che l’ordinanza preveda termini più brevi rispetto alla SSR è considerato incomprensibile.
ATPS, SUISSEDIGITAL, Telesuisse, Swissstream e altri propongono le seguenti modifiche:
• acquisti: durata della licenza fino a 15 anni
• film su ordinazione:
o In caso di cofinanziamento, occorre espressamente prevedere la possibilità che le relative spese siano computate da ogni servizio coinvolto.
o Cancellare la disposizione per cui il prezzo per ritrasferire i diritti di commercializzazione all’impresa di produzione non può superare il 10 per cento delle spese di realizzazione.
• coproduzione:
o Cancellare la disposizione in base alla quale i diritti mantenuti dall’impresa di produzione devono consentire a quest’ultima una commercializzazione attiva al di fuori dello sfruttamento da parte del servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione.
o Cancellare la durata della licenza.
UDC, GLRS e USAM condividono il punto di vista dei servizi televisivi e su richiesta e sposano alcune delle proposte summenzionate. ASUT, Blue e Salt chiedono di sopprimere la durata della licenza o, in alternativa, di prolungarla a 10-15 anni.
Secondo la MPA, tutti i tipi di modelli commerciali, dalla semplice concessione di licenze per opere esistenti fino alle produzioni su ordinazione interamente finanziate (inclusi i «buyout»), sono legittimi e devono essere permessi. L’acquisto di diritti deve essere esente da limitazioni geografiche e di tempo e consentire uno sfruttamento globale. La fissazione di un tetto massimo alla durata delle licenze è generalmente criticata e considerata un fattore di rischio. Per le coproduzioni, i costi computabili non vanno circoscritti alle spese di realizzazione, ma devono includere anche il trasferimento dei diritti di commercializzazione.
Pure Netflix chiede lo stralcio delle restrizioni geografiche e di tempo allo sfruttamento degli acquisti, del limite alla durata delle licenze e, per i film su ordinazione, della soglia del 10 per cento per il prezzo del ritrasferimento dei diritti alle imprese di produzione. Inoltre auspica che siano computabili le spese per garantire l’accessibilità o lo sfruttamento nazionale e internazionale dei film (p. es. costi per il doppiaggio