Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 50 pagine

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UR rileva che la Confederazione dovrebbe chiarire la propria disponibilità a istituire un’eventuale indennità per mancato guadagno a favore delle aziende colpite e a definire una strategia in tal senso. Queste ultime devono sapere quali sono le conseguenze di un provvedimento simile e se possono contare su un aiuto statale in caso di mancati introiti.

Art. 2

Secondo BE e TI i compiti amministrativi essenziali a livello comunale, cantonale e federale vanno salvaguardati in un’apposita clausola in entrambe le ordinanze in materia di contingentamento.

Non essendo chiaro se le strutture collettive, residenziali e diurne a uso sanitario e sociale possano essere considerate dei grandi consumatori ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sul contingentamento, a titolo precauzionale TI chiede di mettere a punto delle deroghe per i suddetti istituti, in quanto il loro obiettivo è assicurare e tutelare la salute dei loro ospiti.

Art. 3

FR chiede di coinvolgere i gestori delle reti di distribuzione nel calcolo dei contingenti dei loro clienti.

Dalla EnDK e da AI, AG, BE, BL, FR, GE, NW, OW e TG arriva la richiesta di sviluppare entro la stagione invernale 2023/2024 soluzioni multi-sito che trascendano i confini delle reti di distribuzione. Per le grandi aziende sovra-regionali è infatti fondamentale poter spalmare i risparmi di corrente su più sedi. Finché ciò non sarà possibile a livello tecnico, le aziende in questione dovrebbero poter ricorrere al trasferimento dei contingenti.

BE e GE chiedono soluzioni settoriali anche per i casi di contingentamento immediato.

Art. 4

Secondo la EnDK e i Cantoni AI, AR, BL, FR, GE, GR, NE, NW, OW, TG, TI, VD e VS, il periodo di riferimento definito va rivisto. Il periodo proposto, ovvero il «mese dell’anno precedente», comporta il rischio che, in caso di contingentamento, le aziende che già l’anno precedente hanno spontaneamente ridotto il proprio consumo di energia vengano «penalizzate». Bisognerebbe trovare una soluzione più intelligente, ad esempio prendendo in considerazione un lasso di tempo più esteso.

BE è del parere che, analogamente a quanto stabilito all’art. 4 cpv. 4 dell’ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica, anche nei casi di contingentamento «standard» il grande consumatore debba poter determinare individualmente il contingente, per poi presentare una domanda motivata all’autorità cantonale competente. L’ordinanza dovrebbe inoltre dare spazio a eventuali soluzioni settoriali, da sottoporre all’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) per una valutazione.

UR osserva che per i grandi consumatori sprovvisti dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico occorre tenere conto della stagionalità nei mesi del periodo di lettura del contatore. A titolo di esempio vengono menzionati i gestori degli impianti a fune.

Art. 5

Secondo AG la mancanza di una differenziazione nei tassi di contingentamento può far aumentare il numero delle domande di esenzione e alimentare un forte lobbismo da parte dei settori interessati. Se introdotta, questa distinzione estenderebbe la misura a più settori e genererebbe consistenti risparmi