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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
Inserire prima del titolo del capo quindicesimo
Capo quattordicesimo a: Disposizioni concernenti mutui a sostegno della liquidità, garanzie, ulteriori misure e transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell’ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 202312
Art. 51a Campo di applicazione
Il presente capo si applica ai mutui a sostegno della liquidità, alle garanzie, alle ulteriori misure e alle transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell’ordinanza del 16 marzo 202313 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202314.
Art. 51b Mutui supplementari a sostegno della liquidità
1D’intesa con la Banca nazionale, il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la Banca nazionale può erogare per gruppo finanziario.
2La Banca nazionale definisce le condizioni per l’erogazione dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell’importo massimo stabilito secondo il capoverso 1, può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche facenti parte del medesimo gruppo finanziario di rilevanza sistemica.
3Gli articoli 32a capoverso 3, 32c capoversi 3 e 6, 32f e 51e capoverso 1 si applicano per analogia anche ai mutui supplementari a sostegno della liquidità.
4I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF15. All’interno della seconda classe, i crediti di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.
Art. 51c Relazione tra mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui
a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto
Se a una banca sono stati concessi mutui supplementari a sostegno della liquidità in virtù dell’ordinanza del 16 marzo 202316 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a
12 RS 952.3
13 RS 952.3
14 RU 2023 136
15 RS 281.1
16 RS 952.3