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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
Art. 10 cpv. 4 lett. abis
4Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:
abis. la pubblicazione;
Art. 10a Misure concernenti le retribuzioni
1Se, malgrado l’attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.
2Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:
a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione;
c. obbligare la banca a chiedere alle persone che vi esercitano o esercitavano una funzione direttiva e sono corresponsabili in modo determinante della necessità dell’aiuto statale la restituzione delle retribuzioni variabili già versate.
3Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l’obbligo di prevedere in modo vincolante nei loro sistemi di retribuzione una riserva che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile e di chiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.
4La FINMA verifica l’attuazione delle misure concernenti le retribuzioni.
Inserire prima del titolo del capo sesto
Art. 10b Collaborazione tra DFF, FINMA e Banca nazionale per evitare e
gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica
1Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la Banca nazionale collaborano a stretto contatto per evitare e gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica.
2Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA informa immediatamente il DFF, qualora dalla sua valutazione risulti che per la banca di rilevanza sistemica si prospetta la probabilità di un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione. La FINMA e la Banca nazionale comunicano al DFF le loro valutazioni. La FINMA valuta in particolare il rischio per la banca di rilevanza sistemica interessata. La Banca nazionale valuta in particolare i rischi per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.