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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine

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Legge sulle banche

u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125‒141 della legge del 19 giugno 201524 sull’infrastruttura finanziaria [LInFi]); in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile se il Tribunale amministrativo federale ha deciso in prima istanza in virtù dell’articolo 141 capoverso 1bisLInFi;

Art. 100 cpv. 2 lett. e

2Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

e. del Tribunale amministrativo federale in materia di offerte pubbliche di acquisto decise da quest’ultimo in prima istanza in virtù dell’articolo 141 capoverso 1bisLInFi25;

2. Legge federale dell’11 aprile 188926 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 219 cpv. 4 Seconda classe lett. g

4I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

Seconda classe

g. I crediti della Banca nazionale svizzera derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati secondo l’articolo 51b LBCR nonché quelli derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l’articolo 32a LBCR, gli interessi e i premi maturati secondo l’articolo 32c LBCR. I crediti di cui alle lettere a–f devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto nonché degli interessi e dei premi maturati.

Art. 220 cpv. 1

1I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto; è fatto salvo l’articolo 219 capoverso 4 Seconda classe lettera g.

24 RS 958.1

25 RS 958.1

26 RS 281.1