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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
4I divieti di cui al capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un’unità della società terza.
Art.32g Riduzione dei rischi, sorveglianza e rapporti
1Dopo l’erogazione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto la FINMA e la Banca nazionale quale mutuante provvedono, per quanto possibile, affinché i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto vengano ridotti.
2La FINMA sorveglia l’utilizzo dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto tenendo conto degli obblighi di cui all’articolo 32f e ne fa rapporto al DFF almeno mensilmente.
Art. 32h Privilegio nel fallimento per crediti derivanti da mutui a sostegno
della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto
1I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, i premi maturati della Banca nazionale e della Confederazione e gli interessi maturati di cui all’articolo 32c sono collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 della legge dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
2All’interno della seconda classe, i crediti di cui all’articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF e i crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati di cui all’articolo 51b della presente legge devono essere soddisfatti prioritariamente.
Art. 32i Esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento
della garanzia in caso di dissesto
1L’esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto presuppone che:
a. la Banca nazionale abbia fatto valere interamente, nell’ambito della procedura di fallimento, i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, gli interessi maturati, il suo premio di rischio e, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione e quello di rischio maturati; e
b. la procedura di fallimento si sia conclusa con decisione passata in giudicato.
2Eventuali ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto sono definite dalla Confederazione e dalla Banca nazionale nel contratto relativo alla garanzia in caso di dissesto.