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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine

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Legge sulle banche

banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202317, deve delinearsi l’esaurimento di questi mutui prima che le possano essere versati i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo il capo undicesimo a. La Banca nazionale conferma nei confronti del DFF l’esaurimento dei mutui supplementari a sostegno della liquidità.

Art. 51d Mutui a sostegno della liquidità coperti da garanzie in caso di

dissesto

Ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessi per la continuazione dell’attività del mutuatario, in virtù dell’ordinanza del 16 marzo 202318 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202319, si applicano per analogia gli articoli 32a, ad eccezione del capoverso 3 lettere b ed e, 32b–32k e 46 capoverso 1 lettera d e 51e.

Art. 51e Ulteriori misure della FINMA

1In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l’articolo 51d la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell’organo responsabile dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell’organo di direzione del mutuatario e decidere ulteriori misure analogamente a quanto disposto nell’articolo 26.

2In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l’articolo 51d, al momento dello stanziamento del credito la FINMA può ordinare al mutuatario o al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.

Art. 51f Deroghe alla legge sulla fusione

1Alle transazioni secondo la LFus20 eseguite da banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e attive a livello internazionale con banche analoghe o società di un altro gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:

a. l’esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione delle assemblee generali delle società partecipanti se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;

b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d’intesa con la FINMA;

17RU 2023 136

18RS 952.3

19RU 2023 136

20 RS 221.301