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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
Art. 14 cpv. 6
6I titolari di buoni di partecipazione possono proporre all’assemblea generale l’istituzione di una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l’esercizio dei loro diritti. Se l’assemblea generale non accede alla proposta, essi possono chiedere entro il termine di tre mesi l’istituzione giudiziale di una verifica speciale se insieme detengono almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697c–697hbisCO5.
Art. 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative
1Chiunque acquista buoni di partecipazione non quotati deve annunciare entro un mese alla banca cooperativa l’acquisto, il proprio nome e cognome o la ragione sociale della propria ditta nonché il proprio indirizzo.
2Il titolare deve comprovare di possedere il buono di partecipazione e identificarsi nel modo indicato di seguito:
a. in qualità di persona fisica: con l’originale o la copia di un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d’identità o la licenza di condurre;
b. in qualità di persona giuridica svizzera: con un estratto del registro di commercio;
c. in qualità di persona giuridica estera: con l’estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o con un documento equivalente.
3Il titolare deve annunciare alla banca cooperativa ogni modifica del suo nome o cognome, della sua ditta oppure del suo indirizzo.
4L’obbligo di annunciare non sussiste se i buoni di partecipazione rivestono la forma di titoli contabili secondo la legge del 3 ottobre 20086 sui titoli contabili. La banca cooperativa designa l’ente di custodia presso il quale i buoni di partecipazione sono depositati o nel cui registro principale sono iscritti; l’ente di custodia deve avere sede in Svizzera.
5Oltre all’obbligo di annunciare secondo i capoversi 1–4, anche agli aventi economicamente diritto si applica un obbligo di annunciare. L’articolo 697j CO è applicabile per analogia.
6La banca cooperativa iscrive nell’elenco dei soci della cooperativa i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto che le sono stati annunciati.
7Oltre alle disposizioni relative all’elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le seguenti prescrizioni:
a. contiene il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo dei titolari di buoni di partecipazione e degli aventi economicamente diritto;
5RS 220