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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine

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Legge sulle banche

Art. 12 Capitale di riserva

1Gli statuti possono autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Indicano il limite superiore fino al quale il consiglio d’amministrazione può aumentare il capitale.

2Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d’amministrazione emana le disposizioni necessarie qualora non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell’assemblea generale.

3Dopo ogni aumento del capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d’amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica gli statuti. La decisione relativa alla modifica degli statuti e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico.

4Per gravi motivi, il consiglio d’amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell’interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

5Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del CO3 sull’aumento ordinario del capitale (art. 650–652h CO) e sui buoni di partecipazione (art. 656a–656g CO), eccezion fatta per le seguenti:

a. articolo 650 (deliberazione dell’assemblea generale);

b. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d’opzione);

c. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);

d. articolo 656b capoverso 1 (limitazione inerente all’ammontare dell’aumento del capitale di partecipazione).

Art. 13 cpv. 1, 2, frase introduttiva, 6 e 8, frase introduttiva

1L’assemblea generale può deliberare un capitale convertibile condizionale stabilendo negli statuti che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

2L’assemblea generale può limitare negli statuti l’ammontare nominale del capitale convertibile condizionale. Essa stabilisce negli statuti:

6La deliberazione del consiglio d’amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio.

8Le disposizioni del CO4 sull’aumento del capitale condizionale (art. 653–653i) non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

3 RS 220

4 RS 220