Progetto
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
3. Legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 19 Responsabilità
1Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195828 sulla responsabilità.
2La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:
a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.
3Se è invocata la responsabilità per atti commessi dal consiglio di amministrazione in merito ad affari di grande portata di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b, il DFF emana una decisione sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro la FINMA.
4. Legge del 19 giugno 201529 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 140 cpv. 1
1Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA; è fatto salvo il ricorso presentato direttamente al Tribunale amministrativo federale secondo l’articolo 141 capoverso 1bis.
Art. 141 cpv. 1, secondo periodo, 1bise 2
1… Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione.
1bisSe la FINMA ha deciso in materia di OPA in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA30 e se la Commissione emana una decisione al riguardo, è possibile impugnare la decisione con ricorso entro il termine di cinque giorni di borsa direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Se una decisione della Commissione è impugnata dinanzi alla FINMA e il caso in materia di OPA richiede una decisione conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, la FINMA trasmette il ricorso senza indugio al Tribunale amministrativo federale. Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, il ricorso al Tribunale federale è ammesso.
2I ricorsi di cui al presente articolo non hanno effetto sospensivo.
27 RS 956.1
28 RS 170.32
29 RS 958.1
30 RS 956.1