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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine

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Legge sulle banche

Art. 32j Esigibilità dei crediti coperti

Il credito che sorge da una perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato.

Art. 32k Scambio di informazioni e trattamento dei dati

1Il DFF, la FINMA e la Banca nazionale si scambiano informazioni non accessibili pubblicamente e necessarie per l’esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.

2La FINMA e la Banca nazionale forniscono al DFF in particolare tutte le informazioni che il quest’ultimo ritiene essenziali per la valutazione dei rischi per le finanze della Confederazione in vista della concessione, gestione, sorveglianza, verifica e liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Il DFF inoltra al Controllo federale delle finanze le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie in caso di dissesto e i relativi impegni finanziari della Confederazione.

3Il DFF, la FINMA, la Banca nazionale e il Controllo federale delle finanze nonché i terzi cui si fa capo per l’esecuzione del presente capo possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.

Art. 46 cpv. 1 lett. d

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

d. viola gli obblighi di cui all’articolo 32f.

10RS 235.1

11 RS 172.010