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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
c. d’intesa con la FINMA, è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi alle transazioni, se le circostanze particolari lo esigono; in questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l’Ufficio federale del registro di commercio.
2Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.
Art. 51g Garanzia a copertura delle perdite
1Nel quadro di una transazione secondo la LFus21 tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.
2Per la concessione della garanzia a copertura delle perdite, in caso di urgenza lo stanziamento di un credito d’impegno necessario deve essere chiesto secondo l’articolo 28 LFC22. La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.
3Per l’esercizio del diritto al pagamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:
a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;
b. la banca assuntrice ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;
c. la FINMA sorveglia l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sostenute dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.
4I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati in un contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice. La Confederazione può addebitare interamente o in parte alla banca assuntrice i costi per la strutturazione, la messa a disposizione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione della garanzia.
5A prescindere da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, la banca assuntrice e quella da assumere sono tenute a trasmettere alla Confederazione e ai terzi cui fa capo quest’ultima tutte le informazioni necessarie concernenti una garanzia a copertura delle perdite e a mettere loro a disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi tutti i contratti e le chiusure contabili nonché i relativi documenti di base.
Art. 51h Scambio di informazioni
Per l’esecuzione del presente capo si applica per analogia l’articolo 32k.
21 RS 221.301
22 RS 611.0