Progetto
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
5Nell’ambito di una procedura di fallimento la Banca nazionale è autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio maturati che spettano alla Confederazione.
6I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione, dalla Banca nazionale o dalla FINMA nell’ambito della concessione, della gestione, della liquidazione, della sorveglianza e della verifica dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.
Art. 32d Contratti
I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la garanzia in caso di dissesto e i relativi premi, interessi e costi sono disciplinati nei contratti conclusi tra la Confederazione e la Banca nazionale nonché tra la Banca nazionale e il mutuatario.
Art. 32e Rimborso
Il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto prima degli altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso. È fatto salvo il rimborso anticipato di altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso se non sono più coperti da garanzie sufficienti a seguito di cambiamenti del mercato o se la Confederazione ha previamente acconsentito a un rimborso anticipato in casi motivati.
Art. 32f Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità
coperti da una garanzia in caso di dissesto
1Durante il periodo di validità di un contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all’articolo 32c, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito:
a. decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone all’interno e al di fuori del gruppo del mutuatario;
b. restituire apporti di capitale;
c. concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo.
2Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.
3Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 32c né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all’articolo 32c.