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Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 16 pagine
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Legge sulle banche
b. contiene la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di buoni di partecipazione;
c. i documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui al presente articolo devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco.
8L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
Art. 26 cpv. 1 lett. h e i
1La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:
h. ordinare una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie;
i. ordinare l’ammortamento di fondi propri di base supplementari.
Art. 30 cpv. 3, secondo periodo
3… La legge del 3 ottobre 20037 sulla fusione (LFus) non è applicabile.
Inserire prima del titolo del capo dodicesimo
Capo undicesimo a: Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
Art. 32a Concessione di garanzie in caso di dissesto
1La Confederazione può concedere alla Banca nazionale garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati a banche di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. La Confederazione valuta i rischi connessi alla concessione delle garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l’articolo 32h.
2Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dell’importo della garanzia, l’eventuale perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio di rischio della Banca nazionale (art. 32c cpv. 2 e 3).
3Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni: