Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo

OEDA

4 Commento alle singole modifiche

4.1 Singoli articoli

Articolo 15 capoverso 2

Poiché l’attuale allegato 2 OEDA diventa l’allegato 2.1, il relativo riferimento nell’articolo 15 capoverso 2 deve essere modificato di conseguenza.

Articolo 15 capoverso 2bis

Secondo l’articolo 15 capoverso 2bisgli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2.2 non possono essere messi in commercio per l’utilizzazione diretta nell’ambiente’. La disposizione prevede quindi un divieto di messa in commercio degli organismi alloctoni invasivi indicati nell’allegato 2.2. La loro area di diffusione naturale non comprende la Svizzera, l’UE e l’AELS ’ed è noto o presumibile che possano diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente (per i dettagli cfr. le definizioni legali nell’art. 3 cpv. 1 lett. a, f e h OEDA). Come nell’articolo 15 capoverso 2 OEDA, nel divieto di cui all’articolo 15 capoverso 2bisOEDA non rientrano medicamenti, generi alimentari e alimenti per animali (limitazione all’utilizzazione diretta; art. 3 cpv. 1 lett. j OEDA), poiché in caso di uso corretto il rischio di un pericolo per l’ambiente è accettabile.

La messa in commercio comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA). Non è considerata messa in commercio la fornitura di organismi ai fini dell’attuazione di emissioni sperimentali (art. 3 cpv. 2 OEDA). Non è dunque interessata la ricerca con organismi la cui messa in commercio è vietata.

L’articolo 15 capoverso 2bisOEDA fa riferimento all’immissione in commercio per l’utilizzazione diretta nell’ambiente ed è quindi meno restrittivo del capoverso 2 della stessa disposizione. Quest’ultimo vieta, per gli organismi di cui all’allegato 2 OEDA (ora allegato 2.1), qualsiasi utilizzazione nell’ambiente come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, l’attuazione di emissioni sperimentali, la messa in commercio, il trasporto, il deposito o lo smaltimento (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA), ad eccezione della lotta e dell’utilizzazione basata su un’autorizzazione speciale. Contrariamente a quanto avviene per gli organismi elencati nell’allegato 2 OEDA, ovvero l’allegato 2.1, gli obblighi derivanti dall’articolo 15 capoverso 3 OEDA non si applicano agli organismi dell’allegato 2.2.

Chiunque utilizzi gli organismi di cui all’allegato 2.2 in modo diverso dalla messa in commercio rimane soggetto al dovere di diligenza (art. 6 OEDA) e anche ai requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 OEDA. Questo dovere impone di valutare i rischi delle proprie attività e di adottare misure adeguate in modo tale da non mettere in pericolo la salute dell’uomo e degli animali e non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

Articolo 15 capoverso 3

Nell’articolo 15 capoversi 3 e 2 deve essere adattato il riferimento all’allegato 2 OEDA, ovvero il nuovo allegato 2.1.

Articolo 48 capoverso 2 lettera cbis

L’articolo 48 capoverso 2 lettera cbisprevede che i Cantoni controllino, sulla base di campioni o su richiesta dell’UFAM, in particolare se la messa in commercio di determinati organismi non è vietata.

In sintonia con il sistema di controllo attuale, la sorveglianza del mercato sarà di competenza dei Cantoni, i quali verificheranno quindi tramite campionamento se gli organismi di cui agli allegati 2.1 o 2.2 sono presenti sul mercato e, se necessario, adotteranno le misure opportune (art. 48 cpv. 3 OEDA).