Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
3 Rapporto con il diritto internazionale
3.1 Rapporto con il diritto europeo
Nell’UE prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità è lo scopo del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive6. Questo regolamento è direttamente applicabile all’ordinamento giuridico degli Stati membri dell’UE.
Sulla base dei criteri definiti nel ’regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione europea ha adottato un elenco di specie esotiche invasive che destano preoccupazione nell’UE, il quale è entrato in vigore il 3 agosto 20167. Da allora, questo elenco è stato aggiornato regolarmente e l’ultima modifica è stata adottata dalla Commissione europea il 12 luglio 20228. Le specie presenti in questo elenco sono soggette a restrizioni in materia di detenzione, importazione, vendita, allevamento e coltivazione al fine di bloccarne la diffusione o di eradicarle. Questo elenco comprende 66 specie (tra cui 36 piante).
La Svizzera non è vincolata dal regolamento (UE) n. 1143/2014, che tuttavia funge da esempio, soprattutto con l’elenco delle specie esotiche invasive che destano preoccupazione nell’UE. Va aggiunto che il settore interessato dal presente progetto non è disciplinato dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, in particolare l’accordo del 21 giugno 1999 sul commercio dei prodotti agricoli9, dal quale sono esclusi i prodotti fitosanitari. Considerati questi elementi, le modifiche introdotte dal presente progetto sono compatibili con gli impegni della Svizzera a livello internazionale nei confronti dell’UE.
3.2 A livello internazionale
Gli organismi alloctoni invasivi rivestono un’importanza sempre maggiore anche a livello internazionale. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature, IUCN) stima che le invasioni di organismi alloctoni rappresentino la seconda causa di perdita di biodiversità a livello mondiale.
L’articolo 8 lettera h della Convenzione sulla diversità biologica (CBD; RS 0.451.43) prevede che le Parti contraenti, tra cui la Svizzera, prevengano per quanto possibile nuove introduzioni e controllino o eradichino le specie invasive già insediate. Nella sua sesta riunione, la Conferenza della Parti della CDB ha stabilito dei principi per lo sviluppo di strategie efficaci per prevenire e mitigare gli impatti delle specie esotiche, attuando così l’articolo 8 lettera h CBD.
Non è possibile escludere che il presente progetto comprometta gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ed eventualmente l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Ciò significa che il divieto di messa in commercio di specie esotiche invasive non va interpretato come una misura protezionistica che violerebbe gli accordi di libero commercio. Pertanto, la Svizzera notificherà e giustificherà il progetto di atto giuridico all’OMC.
6 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, GU L 317, 4.11.2014, p. 35–55.
7 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 189, 14.7.2016, p. 4–8.
8 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, GU L 186, 13.7.2022, p. 10–13.
9 RS 0.916.026.81