Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
nell’ambiente. Il divieto non si applicherebbe ad altre forme di fornitura di piante a terzi come lo scambio o il dono nonché alla loro importazione, che potrebbero anch’esse contribuire a un’ulteriore diffusione di queste piante.
2. Divieto di messa in commercio: l’OEDA contiene già norme specifiche per la messa in commercio di organismi che oltre alla vendita comprendono anche la fornitura a terzi e l’importazione. Tuttavia, non contiene un divieto specifico di messa in commercio. Con un divieto di messa in commercio ci si potrebbe collegare anche qui alla messa in commercio e, pertanto, a una fattispecie esistente nell’OEDA. In questo modo si distinguerebbe tra organismi che non possono essere utilizzati nell’ambiente e organismi che non possono essere messi in commercio per essere utilizzati nell’ambiente. Poiché oltre alla vendita di piante possono contribuire alla loro diffusione anche la fornitura a terzi tramite scambio o dono nonché la loro importazione, un divieto di messa in commercio consentirebbe di realizzare integralmente l’obiettivo della mozione.
3. Divieto di utilizzazione: l’elenco contenuto nell’allegato 2 OEDA potrebbe essere integrato con altre piante alloctone invasive. In questo modo non sarebbero proibite solo la vendita o la messa in commercio di queste piante, bensì ogni loro utilizzazione, ad eccezione delle misure di lotta e dell’utilizzazione sulla base di una deroga. Sarebbero quindi interessate anche piante che in passato sono state piantate nei giardini. Inoltre, si dovrebbe osservare la disposizione concernente il trattamento del suolo di cui all’articolo 15 capoverso 3 OEDA. Possono essere considerate solo le piante per le quali un divieto di utilizzazione risulterebbe proporzionato. La richiesta formulata nella mozione non potrebbe essere adempiuta integralmente.
Per i motivi illustrati, la mozione 19.4615 deve essere attuata con la soluzione 2, ossia con un divieto di mettere in commercio piante alloctone invasive. A tale scopo, si procede a una revisione parziale dell’OEDA (integrando un nuovo allegato 2.2).
1.5 Procedura preliminare
Allo scopo di coinvolgere i Cantoni ancor prima della procedura ordinaria di revisione, sono state consultate (in qualità di membri del gruppo direttivo nazionale per le specie esotiche invasive) le Conferenze dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente (CCA), dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), dei servizi della caccia e della pesca (CCP), degli ispettori forestali cantonali (CIC), delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP).
Nel complesso le modifiche proposte per attuare la mozione 19.4615 sono state accolte con favore. Tuttavia, è stata espressa una riserva sul numero e sugli organismi che figurano nel nuovo allegato 2.2, in quanto non erano sufficientemente chiari i motivi che hanno portato alla loro selezione. Per una minoranza delle conferenze l’allegato 2.2 dovrebbe contenere tutte le piante per le quali vi sono dubbi sui danni che possono causare. È stato osservato che gran parte delle piante interessate sono importate in Svizzera e che sarebbe opportuno introdurre un controllo alle frontiere.