Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo

OEDA

2 Punti essenziali del progetto’

La mozione 19.4615, così come formulata, chiede di «vietare la vendita di neofite invasive». Tuttavia, nel rispetto dello spirito della mozione ma anche della struttura e della terminologia dell’OEDA, si propone di vietare la messa in commercio delle piante esotiche invasive. In questo modo, le nuove disposizioni vietano in modo equivalente le attività lucrative e quelle non a scopo di lucro, la cui natura e i cui rischi di emissione deliberata nell’ambiente sono trattati analogamente dai nuovi obblighi.

A tal fine si deve sottoporre l’OEDA a revisione parziale e integrarla con l’articolo 15 capoverso 2bis, secondo il quale sarà vietata la messa in commercio delle piante alloctone invasive per un’utilizzazione diretta nell’ambiente che sono indicate in un nuovo allegato 2.2. La nuova struttura prevista consente, se del caso, di aggiungere in un secondo momento nuovi organismi alloctoni invasivi come piante. Occorre altresì adeguare l’articolo 48 capoverso 2 OEDA (inserimento di una nuova lettera cbis) e l’articolo 59 OEDA. In conformità con l’attuale sistema, la competenza per l’esecuzione del divieto di messa in commercio deve spettare ai Cantoni. L’allegato 2.2 OEDA, come l’attuale allegato 2 (ora allegato 2.1), deve potere essere modificato dal DATEC. Le nuove norme si basano sull’articolo 29f LPAmb, secondo il quale Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, se a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a LPAmb. Secondo il capoverso 2 lettera b della disposizione, può in particolare subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi.

Il divieto di messa in commercio è una misura efficace e coerente per ridurre al minimo l’introduzione e la diffusione in Svizzera di piante esotiche invasive. Consente inoltre di raggiungere l’obiettivo principale della mozione 19.4615: vietare la vendita delle piante invasive oggetto di lotta attiva da parte dei Cantoni. Le richieste della mozione sono quindi pienamente soddisfatte. Inoltre, il divieto di messa in commercio proposto attua i requisiti sanciti dall’articolo 29d capoverso 1 LPAmb per gli organismi alloctoni. Infine, la proposta soddisfa gli obiettivi della strategia svizzera sulle specie esotiche invasive5.

L’entrata in vigore dell’ordinanza rivista è prevista undici mesi dopo la decisione del Consiglio federale, ossia il 1°settembre 2024, senza un periodo di transizione formale. L’attuazione dovrebbe essere sostenuta da una comunicazione attiva preliminare delle parti interessate (non appena il Consiglio federale avrà preso la sua decisione), in modo che gli assortimenti possano essere adattati in tempo utile alle nuove regole. A partire dalla stagione 2024, i gruppi di specie vegetali invasive molto problematiche di cui all’allegato 2.1 e al nuovo allegato 2.2 non dovrebbero più essere in commercio. In virtù dell’articolo 48 OEDA, i Cantoni vigileranno sulla corretta applicazione degli allegati 2.1 e 2.2.

5 Cfr. FN 1.