Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
utilizzazione e dei rischi considerati. Le due ordinanze disciplinano così anche l’utilizzazione di organismi alloctoni.
Gli organismi sono entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico (art. 3 lett. a OEDA). Secondo l’identica definizione nell’OEDA e nell’OIConf, sono considerati alloctoni gli organismi (art. 3 cpv. 1 lett. a OEDA; art. 3 lett. a OIConf), e quindi anche le piante di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore, la cui area di diffusione naturale non comprende la Svizzera, l’Unione europea (UE) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono stati coltivati per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura (art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA; art. 3 lett. f OIConf). Nell’OIConf e nell’OEDA il termine invasivi si riferisce a organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. h OEDA; art. 3 lett. g OIConf).
In linea di principio, gli organismi alloctoni possono essere utilizzati nell’ambiente. Tuttavia, la loro utilizzazione deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente (art. 15 cpv. 1 OEDA). Il termine utilizzazione comprende qualsiasi attività intenzionale come l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, il trasporto, lo smaltimento e in particolare anche la messa in commercio (art. 3 cpv. 1 lett. i OEDA). È invece vietata già oggi l’utilizzazione diretta4 nell’ambiente degli organismi alloctoni invasivi indicati nell’allegato 2 OEDA (art.15 cpv. 2 OEDA), a meno che non vengano combattuti (ad es. tagliare e smaltire) o si disponga di una deroga (ad es. per attività di ricerca), nel qual caso occorre osservare l’articolo 15 capoverso 1 OEDA. Di conseguenza, già oggi gli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 OEDA non possono neanche essere messi in commercio. In linea di principio, l’utilizzazione di questi organismi e di altri piccoli invertebrati alloctoni deve avvenire in sistemi chiusi (art. 5 cpv. 1 lett. c n. 1 e 2 OIConf). Infine, il suolo asportato inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 OEDA deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato, in modo tale da escludere l’ulteriore diffusione di tali organismi (art 15 cpv. 3 OEDA).
Requisiti particolari si applicano se qualcuno intende mettere in commercio in Svizzera organismi. La messa in commercio, che costituisce una forma di utilizzazione, comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione in Svizzera ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente. Invece, non è considerata messa in commercio la fornitura di organismi ai fini dell’attuazione di emissioni sperimentali (art. 3 cpv. 2 OEDA). Chi intende mettere in commercio organismi deve dapprima valutare i rischi che tali organismi possono presentare per l’uomo e l’ambiente e giungere alla conclusione motivata che tali rischi non sussistono. In caso contrario occorre informare adeguatamente gli acquirenti in merito alle proprietà rilevanti e istruirli in maniera tale che utilizzando tali organismi secondo le prescrizioni e le istruzioni i rischi non possano verificarsi. Gli acquirenti devono rispettare le istruzioni (art. 4-6 OEDA).
1.4 Soluzioni esaminate e soluzione scelta
Per l’attuazione del divieto di vendita di piante alloctone invasive chiesto con la mozione 19.4615 sono state prese in considerazione tre possibili soluzioni: l’introduzione di un divieto di vendita (1), di messa in commercio (2) o di utilizzazione (3) nell’articolo 15 OEDA.
1. Divieto di vendita: l’introduzione di un divieto di vendita consentirebbe di attuare alla lettera la richiesta formulata nella mozione. In questo modo, nell’OEDA si distinguerebbe tra organismi la cui utilizzazione nell’ambiente è vietata, compresa la vendita di piante che non potrebbero essere vendute in Svizzera per essere utilizzate
4 Non ne sono interessati i medicamenti, i generi alimentari e gli alimenti animali, cfr. articolo 3 capoverso 1 lettera j OEDA.