Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
1 Introduzione
1.1 Organismi alloctoni invasivi
Da lungo tempo l’uomo introduce intenzionalmente organismi in nuove aree ubicate al di fuori del loro territorio di diffusione naturale e li utilizza per vari scopi (ad es. come animali domestici o piante fruttifere, ortive e ornamentali). L’uomo tuttavia può introdurre organismi in nuove aree anche involontariamente, ad esempio tramite merci contaminate.
Molti degli organismi introdotti scompaiono prima o poi senza interventi umani mirati, mentre altri riescono a prendere piede e insediarsi nel nuovo ambiente. Alcuni di questi ultimi possono diffondersi in misura tale da minacciare l’ambiente (cosiddetti organismi alloctoni invasivi). In Svizzera vi sono attualmente circa 1300 specie esotiche insediate (animali, piante e funghi), di cui quasi la metà sono specie di piante. Circa 200 di queste specie esotiche presenti in Svizzera sono invasive, tra le specie vegetali quasi 90. A seguito degli sviluppi degli ultimi decenni, si può presumere che il numero delle piante esotiche invasive presenti in Svizzera continuerà ad aumentare.
Gli organismi alloctoni invasivi possono rappresentare una grave minaccia per gli ecosistemi naturali, agricoli, urbani e per le infrastrutture. I danni ecologici che possono causare sono molteplici: scomparsa di specie autoctone, ibridazione con popolazioni autoctone, cambiamenti nei fattori abiotici o nel funzionamento degli ecosistemi. Inoltre, possono essere all’origine di problemi sanitari o perdite economiche, ad esempio sulle ferrovie, sulle infrastrutture, in agricoltura, oppure limitare le attività ricreative.
1.2 Contesto politico
In adempimento del postulato Vogler (13.3636), il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato la «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive»1. Ai fini della sua attuazione, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione un progetto di revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) con nuove prescrizioni in materia di prevenzione, lotta e sorveglianza degli organismi alloctoni come piante, animali o funghi. La consultazione è durata da maggio a settembre 2019.
Il 20 dicembre 2019 la Consigliera nazionale Claudia Friedl ha depositato la mozione (19.4615) «Vietare la vendita di neofite invasive»2. La mozione chiede al Consiglio federale di «risolvere la discrepanza giuridica tra la lotta contro le neofite invasive e la loro commercializzazione» mediante un divieto di vendita. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l’hanno accolta l’8 dicembre 2020.
1.3 Situazione giuridica attuale
La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) dedica gli articoli 29a-h all’utilizzazione di organismi3. Secondo l’articolo 29a capoverso 1, che disciplina i principi, gli organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti possono essere utilizzati soltanto in modo che non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente e che non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. L’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912) disciplina l’utilizzazione degli organismi in sistemi chiusi, mentre quella sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) disciplina la loro utilizzazione nell’ambiente. Le due ordinanze danno contemporaneamente e coerentemente applicazione agli articoli 29a-h LPAmb e alla legge sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) in funzione del tipo di
1 Disponibile al sito Specie esotiche invasive (admin.ch).
2 19.4615 | Vietare la vendita di neofite invasive | Oggetto | Il Parlamento svizzero
3 Artikel 29a USG regelt die Anforderungen an den Umgang mit Organismen; ausgenommen sind gentechnisch veränderte Organismen, für diese gilt das Gentechnikgesetz (GTG; SR 814.91).