Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
La presente revisione non modifica gli obblighi di legge della Confederazione in materia di sorveglianza del controllo autonomo. Tuttavia, l’elenco degli organismi di cui è vietata la messa in commercio sarà un valido aiuto per le imprese, affinché possano scegliere assortimenti compatibili con gli obblighi di legge in materia di rischio di invasività (potenziale di danno). Di conseguenza, la sorveglianza del controllo autonomo da parte della Confederazione (art. 46 OEDA) sarà ridotta.
Al contrario, affinché le nuove misure siano efficaci, gli allegati 2.1 e 2.2 dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle conoscenze scientifiche e allo stato dell’ambiente in Svizzera. La definizione delle basi scientifiche e tecniche per la revisione degli allegati 2.1 e 2.2 sarà un compito importante che si protrarrà nel tempo.
Il coordinamento delle nuove misure con quelle di lotta e con gli altri compiti previsti dalla Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive faranno aumentare le mansioni della Confederazione.
Gli allegati 2.1 e 2.2 dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Inoltre, sarà fondamentale mantenere un coordinamento con il settore. A livello federale (UFAM), per l’attuazione del progetto saranno necessarie risorse aggiuntive pari a circa due unità ETP a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza rivista. Queste risorse saranno impiegate nel modo seguente: implementazione e vigilanza dell’esecuzione, aggiornamento delle basi tecniche e scientifiche degli elenchi, manutenzione periodica e reattiva degli elenchi, disponibilità degli esperti a effettuare il controllo dell’importazione degli organismi vietati secondo gli allegati 2.1 e 2.2 OEDA.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
I Cantoni dovranno sorvegliare il mercato sulla base del nuovo elenco (all. 2.2), pertanto i loro compiti aumenteranno. Tuttavia, poiché grazie al nuovo elenco (all. 2.2) i criteri per effettuare i controlli saranno chiari e facilmente applicabili, la maggiore certezza giuridica dovrebbe ridurre anche i potenziali conflitti e, di rilesso, le mansioni.
A medio e lungo termine, i Cantoni dovrebbero osservare sul loro territorio una riduzione del numero di neofite invasive provenienti dalle vendite, con una conseguente notevole riduzione della lotta. Nel complesso le ripercussioni per i Cantoni dovrebbero essere minime.
Anche i Comuni potrebbero essere interessati dalla presente revisione, se i Cantoni delegheranno loro dei compiti.
6.3 Ripercussioni per l’economia
Oltre alla legislazione attuale che prevede divieti e requisiti per l’utilizzazione e il controllo autonomo, il settore interessato (centri di giardinaggio, selezionatori, grandi negozi di hobbistica, vivai) rinuncia già volontariamente alla vendita di specie potenzialmente invasive. L’allegato 2.2 comporterà l’eliminazione di una parte aggiuntiva dell’assortimento delle imprese del settore. Tuttavia, l’impatto negativo del divieto di messa in commercio di neofite di cui all’allegato 2.2 è limitato, poiché riguarda solo una piccola parte dell’assortimento. Inoltre, le campagne di promozione hanno favorito la domanda di piante autoctone da parte dei consumatori. La perdita (contenuta) per le imprese a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni può essere compensata dalla vendita di piante (autoctone) alternative. Va inoltre notato che la presenza di un elenco di organismi la cui immissione in commercio è vietata riduce i compiti di controllo autonomo (art. 4 OEDA) delle imprese.
Anche i consumatori dovrebbero beneficiare di questa modifica della legislazione, poiché possono essere certi che le piante in vendita non sono pericolose. Inoltre, poiché i consumatori