Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 17 pagine
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Pacchetto di ordinanze, autunno 2023 Rapporto esplicativo
OEDA
Articolo 48a
Il nuovo articolo 48a punta a introdurre la possibilità di controllare l’’importazione di organismi vietati dall’OEDA (all. 2.1 e 2.2 OEDA). A tal fine, l’Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere (UDSC), d’intesa con l’UFAM, effettuerà controlli fisici intensivi limitati nel tempo al fine di acquisire conoscenze, di determinare rischi o sulla base di un sospetto concreto. Se l’UFAM ritiene necessario un controllo approfondito, presenta una richiesta all’UDSC; questi lo approva se la sua attuazione è consensuale (mandato chiaro, scopo del controllo riconoscibile, durata adeguata, garanzia di eventuali perizie richieste all’UFAM, chiarezza delle misure da adottare ecc.), se sono disponibili le risorse necessarie e se il controllo è giustificato nel contesto generale di una ponderazione basata sui rischi.
In caso di sospetto, l’UDSC è tenuto a trasmettere le informazioni disponibili sulla merce, il mittente, il trasportatore e il destinatario (importatore) ai servizi incaricati dell’UFAM. Se l’UFAM condivide i sospetti dell’UDSC, richiede un controllo al Cantone di residenza dell’’importatore nel quadro dell’articolo 48 capoverso 2 OEDA.
L’articolo 48a rafforza i divieti di utilizzo e di messa in commercio di cui all’articolo 15 capoversi 2 e 2bisOEDA, mirando alla fonte di emissione deliberata di organismi alloctoni invasivi nell’ambiente attraverso l’importazione. Esso non riguarda soltanto l’importazione di beni commerciali, ma anche le importazioni da parte di privati.
Articolo 59
Secondo l’articolo 59, il DATEC deve poter adeguare, previa consultazione dei servizi federali e delle cerchie interessati, oltre agli elenchi dell’allegato 2.1 anche l’elenco di cui all’allegato 2.2, se acquisisce nuove conoscenze riguardanti l’invasività di organismi alloctoni.
La procedura di modifica degli elenchi, di competenza del DATEC, prevede la consultazione dei Cantoni e delle parti interessate nonché la consulenza scientifica sulla natura dei rischi associati a questi organismi. La formulazione aperta dell’articolo 15 capoverso 2bisOEDA consente di aggiungere all’allegato 2.2 organismi diversi dalle piante, come per esempio gli animali.
Entrata in vigore
È previsto di fare entrare in vigore le modifiche poco meno di un anno dopo l’adozione da parte del Consiglio federale, ovvero il 1° settembre 2024. In questo modo, gli interessati possono adeguare per tempo le loro ordinazioni.
4.2 Allegati 2.1 e 2.2 OEDA
4.2.1 Basi
Secondo lo schema per la classificazione e la priorizzazione delle specie alloctone invasive (schema di classificazione) previsto nella Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, le specie delle classi C, D2 e D110 sono soggette al divieto di utilizzazione, che comprende anche la messa in commercio e, pertanto, anche la vendita (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i–k OEDA).
La classificazione delle specie esotiche invasive è un passo decisivo nella Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive, poiché definisce e priorizza le misure necessarie. Essa si basa su conoscenze specialistiche scientifiche e tecniche nonché su dati ed esperienze di altri Paesi, segnatamente anche sull’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale11. Occorre tener presente che anche la prevenzione è un elemento
10 Cfr. capitolo 3.1 della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/fachinfodaten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvas ivengebietsfremdenarten.pdf
11 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.