Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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DDPS è stato incaricato dell’ulteriore attuazione. La LM deve essere adeguata di conseguenza.

1.1.7 Aggiornamento e ricerca nel settore della sanità militare

Nel settore della sanità militare occorre colmare lacune normative specifiche. Ciò riguarda l’aggiornamento di medici militari, di professionisti della salute e di ulteriori persone attive in detto settore, nonché la ricerca. Per la sanità pubblica civile esistono già pertinenti direttive. Istituendo e implementando un aggiornamento appropriato e una ricerca adeguata e orientata al futuro è possibile promuovere in modo significativo un adempimento di qualità elevata delle prestazioni nel settore sanitario militare, che tenga conto delle crescenti esigenze nell’intero settore della sanità. La nuova normativa proposta nel settore della sanità militare tiene inoltre conto adeguatamente del mandato costituzionale conferito alla Confederazione di provvedere affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Gli adeguamenti dell’articolo 48b LM sono un presupposto fondamentale affinché i pazienti militari beneficino di un trattamento pari a quello dei pazienti civili sotto il profilo qualitativo.

1.1.8 Ricerca e sviluppo nell’acquisto di materiale militare e disciplinamento degli affari di compensazione

Nei suoi principi in materia di politica degli armamenti la Confederazione sancisce che, in linea di massima, la base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) e specialmente le tecnologie prioritarie rilevanti per la sicurezza vanno promosse con misure compatibili con il mercato, in particolare rafforzando la competitività degli istituti di ricerca e delle imprese svizzeri. A tal fine, la Confederazione dispone di vari strumenti di gestione e di sostegno, tra cui la ricerca orientata all’applicazione e la promozione dell’innovazione.

Proprio a causa dell’ampio disciplinamento dei suoi mercati da parte dello Stato, la classica industria degli armamenti ha talvolta difficoltà a reagire tempestivamente agli sviluppi tecnologici. Spesso sono quindi le piccole e medie imprese e le start up a costituire il vero motore dell’innovazione. Per siffatte aziende con soluzioni orientate al mercato civile è spesso estremamente difficile riconoscere i vantaggi in termini di sicurezza e di difesa dei loro sviluppi. Al contempo, il settore internazionale degli armamenti e della sicurezza rappresenta un mercato decisamente complesso dal punto di vista normativo. Per tale motivo, soprattutto per le imprese altamente innovative risulta poco interessante sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni destinate all’ambito civile per il mercato degli armamenti. Onde superare questo divario, sono necessari strumenti adeguati, in particolare nel settore della politica di sicurezza, che consentano l’impiego di innovazioni della STIB rilevante per la sicurezza e la flessibilità nel trovare soluzioni in un ambiente in costante mutamento. Ciò può essere conseguito mediante la ricerca e lo sviluppo.

Le lacune normative individuate nel settore della ricerca e dello sviluppo in materia di politica di sicurezza devono essere colmate. La nuova base giuridica dovrebbe consentire al DDPS di adempiere i propri compiti mediante la ricerca e lo sviluppo e di creare così un ambiente innovativo per l’ulteriore sviluppo degli strumenti di politica di sicurezza. Analogamente, in futuro il DDPS dovrà poter partecipare a programmi di promozione esistenti, soprattutto in considerazione della crescente mescolanza tra l’applicazione civile e militare di tecnologie. Il nuovo disciplinamento nella LM va a integrare disposizioni esistenti della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) e della legge federale del 21 giu-

gno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub).