Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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competenze adeguata al livello gerarchico al DDPS e all’Aggruppamento Difesa. L’attuale delega di competenze dell’Assemblea federale al Consiglio federale e al DDPS ai sensi dell’articolo 93 capoverso 2 LM deve essere estesa all’Aggruppamento Difesa.
Un’ulteriore delega di competenze a livello di Consiglio federale riguarda la definizione di dettagli sui servizi d’istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali. Secondo le basi giuridiche vigenti, necessari adeguamenti tecnici di indicazioni di dettaglio, ad esempio modifiche delle denominazioni di corsi di formazione o descrizioni dei contenuti, devono essere approvati dal capo del DDPS. Per potere rispondere meglio in futuro alle mutate esigenze e condizioni quadro, anche qui è necessaria una delega di competenze al DDPS e all’Aggruppamento Difesa. Ora il DDPS deve pertanto potere delegare a quest’ultimo tali disposizioni e descrizioni tecniche.
1.1.11Servizio del commissariato e contabilità della truppa
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 30 marzo 19498 sull’amministrazione
dell’esercito (OAE-AF) è nata da un regolamento d’amministrazione dell’esercito approvato dall’Assemblea stessa. Vi vengono disciplinati i rapporti giuridici nel servizio del commissariato dell’esercito tra Confederazione, Cantoni, Comuni, privati e militari. L’attuale OAE-AF ha creato una solida base giuridica per il servizio del commissariato in tempi di pace e in tempi di crisi.
Per vari motivi, l’OAE-AF non è più al passo con i tempi in tutti i suoi punti ed è stata pertanto verificata. Poiché molti contenuti attuali dell’OAE-AF hanno carattere normativo, si chiede di trasporre nella LM i contenuti da disciplinare ancora a livello legislativo e di abrogare l’OAE-AF. Dal profilo dei contenuti, tutti i punti che costituiscono gli elementi chiave del servizio del commissariato e influiscono direttamente sui diritti dei militari e su obblighi di terzi devono essere trasposti nella LM. Oltre che del sostentamento dei militari, si tratta anche di specificità nell’ambito dell’approvvigionamento finanziario della truppa e della gestione e della revisione delle contabilità della componente di milizia. Si tratta poi dei compiti degli abitanti nonché dei Comuni in relazione alla sistemazione dei militari, al loro materiale e ai loro veicoli.
La legge federale del 7 ottobre 20059 sulle finanze della Confederazione (LFC) non è applicabile alle formazioni di milizia, la LM adeguata nonché l’ordinanza d’esecuzione costituiscono la base giuridica per il servizio del commissariato dell’esercito. Le risorse finanziarie sono messe a disposizione della truppa sotto l’alta direzione della Base logistica dell’esercito (BLEs). La BLEs è inoltre responsabile del sostegno alla truppa in tutte le attività contabili, nonché della verifica dei conti e della formazione.
1.1.12Piattaforme d’informazione dell’esercito, procedure elettroniche e si-
stema d’informazione Sport
A medio termine, gli attuali processi di servizio analogici dell’amministrazione militare con i cittadini dovrebbero essere offerti solamente ancora in formato digitale. Le basi giuridiche necessarie a tal fine nella legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) e nell’ordinanza del 16 dicembre 200911 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’in-
8 RS 510.30
9 RS 611.0
10RS 510.91