Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Obbligo di restituzione delle spese di formazione

Diventano sempre più elevati i costi di formazione dell’esercito per determinate funzioni e specialisti che possono essere utilizzati anche in ambito civile e che conferiscono un valore aggiunto alla persona formata. L’esercito dovrebbe pertanto poter chiedere la restituzione delle spese di formazione a persone che, a sue spese, hanno concluso una formazione riconosciuta in ambito civile prima del servizio o durante il servizio militare. Si presuppone che dette persone, dopo avere terminato la formazione o con il possesso dell’attestato riconosciuto in ambito civile, non hanno prestato un numero minimo di giorni di servizio militare computabili per un certo periodo di tempo.

Sono interessate formazioni con attestati, diplomi e certificati riconosciuti in ambito civile da settori quali ciber, informatica, genio, salvataggio, NBC (p. es. conducenti di natanti, specialisti NBC, conducenti di cani di salvataggio), sussistenza (p. es. capicucina, cuochi di truppa), servizio di trasporto (p.es. conducenti di veicoli pesanti o di veicoli speciali), sanità militare (sdt san, sdt osp), sicurezza (polizia militare, conducenti di cani da difesa) o in collaborazione con animali (brevetto di equitazione, detenzione di cavalli) che consentono un diretto vantaggio sul mercato. La legge militare deve essere adeguata di conseguenza.

1.1.10Deleghe di competenze al DDPS e all’Aggruppamento Difesa

Nell’ambito della definizione della struttura organizzativa dell’esercito si tratta di chiedersi quale livello gerarchico (Parlamento, Consiglio federale, Dipartimento) può decidere in merito all’organizzazione dell’esercito, alle strutture e all’organizzazione dettagliata dell’esercito. L’attuale ripartizione delle competenze può essere rappresentata come segue:

L’Assemblea federale disciplina le linee generali dell’organizzazione dell’esercito con una propria ordinanza (ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 20165 sull’organizzazione dell’esercito; Organizzazione dell’esercito, OEs). Si stabiliscono, ad esempio, l’effettivo regolamentare e l’effettivo reale nonché l’articolazione dell’esercito quanto alla sua struttura organizzativa fino a livello di Grandi Unità. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire le strutture subordinate fino a livello di corpi di truppa (ordinanza del 29 marzo 20176 sulle strutture dell’esercito; OStrE). Al DDPS viene infine attribuita la competenza di stabilire l’organizzazione dettagliata fino a livello di unità (ordinanza del DDPS del 29 marzo 20177 sull’organizzazione di dettaglio dell’esercito; OODE).

Con le attuali normative il Consiglio federale ha dovuto approvare attraverso il processo legislativo adeguamenti strutturali necessari, ad esempio in virtù della neocostituzione del battaglione ciber. Ciò vale anche per la ridenominazione di un’unità (la compagnia della stazione radar militare è stata rinominata compagnia d’esercizio) o il cambio di un’assegnazione cantonale per compiti particolari. Anche tali modifiche dovevano essere approvate attraverso il processo legislativo dal capo del DDPS.

Le attuali basi giuridiche non consentono di adeguare in modo flessibile disposizioni strutturali o tecniche, spesso anche di portata subordinata. Per potere rispondere meglio in futuro alle mutate esigenze e condizioni quadro, è necessaria una delega di

5 RS 513.1

6 RS 513.11

7 RS 513.111