Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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3.1.6 Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel set-
tore della sanità militare Lacune normative in materia di aggiornamento e ricerca
Gli eventi legati alla pandemia di COVID-19 e le conoscenze acquisite in questo ambito hanno dimostrato chiaramente che anche nel settore della sanità militare si sono presentate nuove sfide per quanto riguarda la gestione delle malattie umane trasmissibili. Occorre pertanto riconoscere un’importanza ancora maggiore all’istruzione, alla formazione continua e all’aggiornamento nell’ambito della sanità militare e della ricerca. Da un lato, in futuro il tema della lotta alle epidemie dovrà trovare maggiore spazio nell’istruzione, nella formazione continua e nell’aggiornamento. Dall’altro, gli eventi epidemiologici devono essere analizzati con urgenza a livello della ricerca di accompagnamento e utilizzati per ottimizzare in maniera costante il servizio sanitario dell’Esercito svizzero. I progetti di ricerca che sono stati pianificati e in parte realizzati nel frattempo confermano la necessità di una gestione e di una promozione giuridicamente fondate della ricerca orientata all’applicazione nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe nell’esercito. Nell’ambito della sanità militare, attualmente l’aggiornamento e la ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe non sono contemplati dall’articolo 48b LM.
La ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe si limita al contesto militare. Essa va distinta dalla ricerca nel campo della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 13 della legge del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), che si riferisce esclusivamente al settore civile.
Adeguamento e integrazione del concetto di «professioni sanitarie»
Nell’articolo 48b capoverso 2 LM, oltre alla nozione di «medici militari» viene attualmente utilizzato il termine «altri quadri delle professioni sanitarie». Secondo la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, il termine «professioni sanitarie» comprende solo sette professioni. Il concetto deve pertanto essere adattato e completato, perché altrimenti altre persone attive nel campo della sanità militare, come i soccorritori e gli psicoterapeuti, sarebbero escluse dall’istruzione, dalla formazione continua e dall’aggiornamento. Per includere tutte le persone rilevanti per il settore sanitario militare, in futuro, oltre al termine «personale medico militare», che si fonda sulla legislazione sulle professioni mediche della Confederazione, si dovranno utilizzare i due termini «specialisti sanitari» e «altre persone con un’attività nel settore della sanità militare» (ad esempio soldati e praticanti che lavorano nell’ambito dell’assistenza sanitaria). Il senso di questi tre concetti sarà stabilito a titolo definitivo nella prevista ordinanza del Consiglio federale sulla sanità militare.
3.1.7 Ricerca e sviluppo nell’acquisto di materiale militare e disciplinamento degli affari di compensazione
Il rapido cambiamento tecnologico e in particolare la digitalizzazione pongono enormi sfide agli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione. Così oggi lo sviluppo dei beni di armamento è caratterizzato sempre più dagli sviluppi delle tecnologie civili. Con la ricerca e lo sviluppo, i prodotti innovativi che oggi sono spesso orientati al mercato civile devono essere ulteriormente sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche dell’esercito e di altre istituzioni di sicurezza dello Stato. In questo modo, si vuole garantire il trasferimento delle tecnologie civili e delle soluzioni corrispondenti alle