Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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3.1.4 Garanzia della protezione degli impianti di telecomunicazione militari
Attualmente, l’esercito e l’amministrazione militare non dispongono di una base giuridica, né ai sensi della LM né ai sensi della LTC, per garantire in modo sufficiente la protezione degli impianti di telecomunicazione militari nella situazione normale e per effettuare il relativo monitoraggio. L’esercito e l’amministrazione militare collaborano a questo scopo con l’UFCOM.
L’esercito deve essere in grado di garantire le prestazioni richieste, in particolare l’esplorazione radio ai sensi dell’articolo 38 LAIn, anche in tempo di pace. Soprattutto nel periodo che precede una crisi – e quindi prima di una situazione particolare o di un servizio attivo con chiamata in servizio di truppe – l’acquisizione di informazioni e l’elaborazione di quadri della situazione sono estremamente importanti per potersi preparare opportunamente agli sviluppi internazionali.
È quindi assolutamente necessario potere garantire la protezione dei sensori contro influssi elettromagnetici indesiderati in tutte le situazioni, in particolare per quanto riguarda influssi indesiderati tramite impianti di telecomunicazione e apparecchiature conformi ai sensi dell’articolo 34 LTC. L’articolo 100a LM intende disciplinare la collaborazione dell’esercito e dell’amministrazione militare con l’UFCOM e creare le competenze affinché l’UFCOM possa intervenire su indicazione dell’amministrazione militare e dell’esercito in caso di influssi elettromagnetici indesiderati su impianti di telecomunicazione militari (sensori).
3.1.5 Ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace Competenza militare per processi di pace
Per poter soddisfare la crescente richiesta di competenza militare specifica nei processi di pace a livello internazionale e nazionale che si svolgono al di fuori dell’ONU o dell’OSCE, viene adottata un’integrazione corrispondente all’articolo 69 capoverso 1 LM.
In concreto, deve essere reso possibile il sostegno, da parte di militari non armati, ai processi di pace promossi dalle autorità svizzere (DFAE) e dalle organizzazioni internazionali e regionali. Per organizzazioni regionali si intendono, oltre all’OSCE, tra l’altro l’Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e altre organizzazioni ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, è necessario ottenere il consenso dello Stato ospitante e delle parti in conflitto, in conformità con le consuetudini locali.
Presupposti, impiego e armamento del promovimento militare della pace
Una pratica pluriennale mostra che nessuna missione di pace internazionale con mandato ONU o OSCE dura meno di tre settimane. Il tenore attuale dell’articolo 66b capoverso 4 LM non corrisponde più a quanto avviene a livello internazionale, la disposizione deve pertanto essere modificata.
Anche il numero di 100 militari previsto dall’attuale testo di legge deve essere ritenuto oramai superato e la relativa indicazione può dunque essere abrogata senza essere sostituita. Si dovrebbe invece sancire il principio secondo cui l’Assemblea federale si pronuncia sull’autorizzazione all’impiego di militari armati nell’ambito del promovimento della pace.