Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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3.1.9 Adeguamenti nell’obbligo di prestare servizio militare, indennità per per-
dita di guadagno e restituzione delle spese di formazione Notifica dei dati che riguardano le persone soggette all’obbligo di leva da parte dei Comuni di domicilio
L’articolo 11 LM disciplina la responsabilità e la ripartizione dei costi dell’obbligo di leva e del reclutamento. I Comuni di domicilio sono tenuti a notificare ogni anno e gratuitamente alle autorità militari cantonali il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero AVS della persona soggetta all’obbligo di leva. In base alla disposizione menzionata, il Consiglio federale stabilisce quali dati devono essere raccolti. Diversi Comuni di domicilio hanno constatato che non tutti i dati richiesti dal Consiglio federale all’articolo 11 LM sono menzionati nella notifica annuale delle persone soggette all’obbligo di leva. In particolare, mancano la data di nascita e il luogo di origine; l’articolo 11 LM deve pertanto essere modificato. Per includere tutti i dati necessari per l’obbligo di leva e il reclutamento, non si deve più fare uso di singoli concetti, ma si deve stabilire in generale che i Comuni di domicilio devono fornire i dati necessari alla tenuta del controllo. Il Consiglio federale stabilisce quali dati devono essere ritenuti necessari in base alle esigenze dell’obbligo di prestare servizio militare.
Abolizione dell’esenzione dal servizio per ecclesiastici
Lo strumento dell’esenzione dal servizio per gli ecclesiastici si fonda su motivi storici e non è più attuale. L’esenzione dal servizio ai sensi dell’articolo 18 LM è stata originariamente concepita come un mezzo per mettere a disposizione il personale irrinunciabile in situazioni straordinarie, come in caso di catastrofi e di emergenze che interessano l’intero Paese o di fronte a un conflitto armato. Lo scopo dell’esenzione dal servizio degli ecclesiastici era quello di garantire in loco l’assistenza spirituale della popolazione civile che necessitava di un conforto particolare in una situazione straordinaria. Alla luce degli sviluppi sociali degli ultimi decenni, con numerosi abbandoni della Chiesa, la richiesta di assistenza spirituale è cambiata a tal punto da non poter più essere considerata indispensabile. Vi sono inoltre chiare differenze rispetto alle altre esenzioni dal servizio, poiché si tratta di gruppi professionali assolutamente necessari per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza, ossia per il funzionamento del settore della sicurezza, del sistema sanitario e dei trasporti pubblici.
Revoca della promozione in caso di mancato assolvimento del servizio pratico
Secondo il diritto vigente, il grado militare una volta ottenuto si perde solo in caso di degradazione a seguito di una sentenza penale o se la promozione era illegale. Per quando riguarda le promozioni ai gradi di sergente, sergente maggiore, furiere, sergente maggiore capo e tenente, questa norma comporta dei problemi se si scopre solo durante il servizio pratico successivo alla promozione che l’interessato non è adatto alla funzione conferita dalla promozione. Siccome in base al diritto vigente le persone interessate mantengono il loro grado, ciò può comportare il rischio che venga danneggiata la reputazione dell’esercito. Pertanto, in futuro il conferimento dei gradi di sergente, sergente maggiore, furiere, sergente maggiore capo e tenente potrà essere revocato. Nel caso di mancato assolvimento del servizio pratico, la promozione potrà essere revocata e all’interessato verrà nuovamente conferito il suo grado iniziale. Sulla base dell’esperienza fatta finora, si può ritenere che solo in pochissimi casi sarà necessario disporre la revoca di una promozione.