Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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gore ne regolamenta l’acquisto. È quindi opportuno disciplinare gli affari di compensazione nei loro aspetti principali e dare delega al Consiglio federale di emanare ulteriori disposizioni in materia nel titolo settimo della LM. Il Consiglio federale ha approvato questa procedura il 2 dicembre 2022.
3.1.8 Statuto militare e aumento della permeabilità per gradi e funzioni
A causa dei requisiti speciali che deve adempiere, il personale militare viene assunto con uno statuto speciale della legge sul personale, ovvero lo statuto militare.
Quest’ultimo comprende la totalità dei diritti e dei doveri del personale militare, in particolare anche le disposizioni che derogano al diritto federale ordinario in materia di personale. Le disposizioni direttamente fondate sul sistema di milizia e che quindi si applicano a tutti i militari (ad esempio, il porto dell’uniforme, l’obbligo di portare le armi, ecc.), non sono parte dello statuto militare.
Non è previsto che ai militari – tranne nel caso di degradazione a causa di una sentenza penale (art. 22a LM) – possa essere conferito un grado inferiore. Ciò rende impossibile per un ufficiale di milizia, ad esempio, intraprendere la carriera di sottufficiale professionista o assumere una funzione «inferiore» con un grado adeguato alla nuova funzione nel quadro di una cosiddetta «carriera ad arco».
Un sottufficiale superiore (di milizia) che desidera intraprendere la carriera di ufficiale di professione può farlo, dopo avere chiarito la sua idoneità e nel caso di fabbisogno da parte del datore di lavoro, attraverso l’istruzione ad ufficiale (di milizia). Un ufficiale di milizia, invece, che volesse intraprendere la carriera di sottufficiale di professione sulla base delle proprie attitudini e inclinazioni, ad esempio perché vorrebbe diventare istruttore specialista, non può farlo nell’attuale sistema, in quanto il passaggio di grado da ufficiale a sottufficiale superiore non è previsto secondo la gerarchia dei gradi (art. 102 LM).
Secondo il nuovo profilo professionale «militare di professione», sviluppato nell’ambito del progetto «Militari di professione 4.0», la permeabilità da ufficiale di milizia a sottufficiale di professione deve tuttavia essere resa possibile. Infatti, in tal modo si possono tenere meglio in considerazione le attitudini, le inclinazioni e le competenze individuali dei giovani che iniziano la carriera. Gli ufficiali di milizia dovrebbero essere ammessi al corso di formazione per sottufficiali di professione e, una volta che hanno completato con successo tale corso di formazione, dovrebbero poter essere nominati aiutanti sottufficiali. In questo modo hanno la possibilità di intraprendere una normale carriera come sottufficiale di professione. Allo stesso tempo, dovrebbero essere in grado di passare alla carriera di sottufficiale nella loro funzione di milizia, poiché lo sviluppo professionale è legato all’«impiego di milizia».
Inoltre, la modifica prevista intende rendere possibile la cosiddetta «carriera ad arco». La possibilità di assumere un grado inferiore garantisce l’attribuzione di un grado adeguato alla nuova funzione. Nel contesto dello sviluppo professionale personale, si tratta di un passaggio volontario a un grado inferiore basato sull’inclinazione e sulle aspirazioni di carriera e non di una degradazione. Per questo motivo, il passaggio a un grado inferiore dovrebbe avvenire su richiesta. L’aggiunta del capoverso 6 all’articolo 47 LM crea la base giuridica per il passaggio di grado, consentendo agli ufficiali di milizia di passare alla carriera di sottufficiale di professione o alla «carriera ad arco» dei militari di professione.