Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Se questa competenza dell’Assemblea federale sarà sancita dalla legge, l’attuale capoverso 3, che prevede un obbligo esplicito di consultazione per gli impieghi armati, diventerà obsoleto. Questa fase procedurale è prevista dal processo decisionale dell’Assemblea federale e può quindi essere eliminata.

Le cancellazioni proposte consentono di riformulare le disposizioni semplificandole: il nuovo capoverso 3 stabilisce che l’Assemblea federale deve approvare l’invio di militari armati nell’ambito di impieghi per il promovimento della pace. Per gli invii urgenti, viene ripresa la disposizione esistente sull’ottenimento di un’approvazione successiva e aggiunta qui per motivi sistematici.

Il nuovo capoverso 4 definisce l’unica deroga: per un massimo di 18 militari a missione, il Consiglio federale potrà ordinare l’armamento per l’autoprotezione, la legittima difesa e l’aiuto alla legittima difesa. Si vuole così tenere conto della circostanza che il rischio di essere esposti a violenza è aumentato in molti luoghi, anche per i membri delle missioni internazionali di pace. Se necessario, il Consiglio federale deve essere in grado di agire rapidamente e di armare i militari che di regola non sono armati ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e dell’aiuto alla legittima difesa. In concreto, la misura concerne esclusivamente armi da fuoco portatili.

La restrizione dell’armamento all’autodifesa, alla legittima difesa e all’aiuto alla legittima difesa esclude l’impiego dell’arma (uso della forza) per adempiere il compito.

L’armamento di un numero limitato di membri del personale in uniforme, che di solito viene impiegato disarmato, deve essere effettuato solo se si rende necessario per motivi di sicurezza o di cautela. Una decisione in tal senso deve essere presa in accordo con l’organizzazione che guida la relativa missione internazionale di pace (ad es. le Nazioni Unite).

Il tipo di armamento dei militari inviati continuerà a essere stabilito dal Consiglio federale, in quanto si tratta di una questione tecnica o militare. Per tale motivo questa disposizione viene mantenuta all’articolo 66a capoverso 1. Anche il divieto di partecipare ad azioni di combattimento per l’imposizione della pace, di cui al capoverso 2, deve essere mantenuto.

Condizioni quadro del diritto del personale e delle assicurazioni

È prevista una stretta collaborazione tra il DFAE e il DDPS per quanto riguarda la possibilità dell’invio di competenze militari a favore dei processi di pace. Da parte dell’esercito, in considerazione delle analogie con la situazione iniziale e con le condizioni di impiego nelle aree della missione, il personale previsto sarà istruito, equipaggiato e inviato dal Centro di competenza SWISSINT. Anche la gestione amministrativa, nonché la condotta e l’accompagnamento dell’impiego saranno svolti dalla corrispondente unità presso il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa. Per le questioni legate al diritto del personale saranno applicate per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA) e

dell’omonima ordinanza dipartimentale del 30 novembre 2017 (OPers-PRA-DDPS). Saranno inoltre create le disposizioni d’esecuzione necessarie a tal fine. L’impiego nella rispettiva area di missione rimane in ogni momento sotto la guida civile della corrispondente autorità svizzera o delle organizzazioni regionali o internazionali.