Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova normativa proposta

3.1.1 Flessibilizzazione nell’istruzione di base e nei servizi di istruzione

L’attuale legislazione prevede che la scuola reclute duri 18 settimane (art. 49 cpv.4 LM). Per raggiungere gli obiettivi auspicati in materia di flessibilità è necessario mantenere la durata di 18 settimane, trasformandola in una durata massima. Fissando un valore massimo per la durata della SR, l’esercito ha il margine di manovra necessario per prevedere servizi di istruzione di base più brevi e adeguati alle necessità, che si adattino meglio alle rispettive funzioni e ai singoli militari.

L’articolo 51 LM prevede che i militari della truppa prestino sei corsi di ripetizione di tre settimane (art. 51 cpv. 2 LM). Per consentire all’esercito di offrire modelli di istruzione personalizzati, dovrebbe essere possibile adattare il numero e la durata di questi corsi di ripetizione alle esigenze delle persone soggette all’obbligo di leva e

dell’esercito. Tuttavia, la maggior parte della truppa continuerà a svolgere un corso di ripetizione della durata massima di 19 giorni all’anno. Per i sottufficiali, gli ufficiali e le funzioni chiave, il Consiglio federale può già oggi stabilire la frequenza e la durata dei corsi di ripetizione. Si tratta per lo più di corsi preparatori dei quadri e di corsi tattici/tecnici. Anche i militari con funzioni di supporto, i cosiddetti «soldati di sistemi», potranno ora prestare il loro servizio individualmente e in base alle esigenze dell’esercito. Questa categoria riguarderà una chiara minoranza delle persone soggette all’obbligo militare.

L’articolo 151a LM consente l’istituzione, per un periodo di transizione di cinque anni, di un sistema flessibile di istruzione e di servizio per la milizia, derogando alle seguenti disposizioni di legge: disposizioni sui limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13 LM), sul numero massimo di giorni di servizio di istruzione (art. 42 LM), sull’assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1 LM), sull’assolvimento dei corsi di ripetizione (art. 51 LM) e sull’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio di istruzione senza interruzioni (art. 54a LM). Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza il sistema di istruzione e di servizio per la durata della presente disposizione.

Tale disposizione permette di creare le basi legali per testare diversi approcci nell’ambito dell’individualizzazione e della flessibilizzazione del modello di servizio. Si tratta, da un lato, di soddisfare le esigenze specifiche in materia di istruzione delle diverse Armi e, dall’altro, di offrire ai militari diverse possibilità di prestare servizio. Una revisione successiva ritarderebbe lo sviluppo sostenibile dei modelli di istruzione e di servizio, che devono tenere adeguatamente conto della costante evoluzione delle esigenze militari e sociali. Fino all’attuazione delle modifiche previste agli articoli 49 e 51 LM bisognerebbe mettere in conto un livello inferiore dell’istruzione e una minore conciliabilità con la formazione civile, tanto da pregiudicare l’apporto di personale all’esercito. È previsto che, fondandosi su una concezione globale, in cui sono definiti l’impostazione dei modelli di servizio e l’orientamento a lungo termine dell’istruzione

dell’esercito, presumibilmente nel 2024 il Consiglio federale emani disposizioni d’esecuzione complete per l’intero settore dell’istruzione di base e del servizio di istruzione. Il nuovo articolo 151a LM offre all’esercito la possibilità di verificare singole misure nella pratica, in modo da promuovere un ulteriore sviluppo concettuale fondato

sull’evidenza.