Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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applicazioni militari, accorciando così i tempi di adattamento. Questo si può osservare oggi, ad esempio, nei settori ciber, dei droni e della robotica. Gli Stati devono quindi essere in grado di reagire in modo flessibile e rapido a nuove minacce e, allo stesso tempo, essere in grado di utilizzare moderne tecnologie per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Finora in Svizzera gli strumenti di questo tipo mancano. Tuttavia, per poter gestire la complessità dei cambiamenti legati allo sviluppo tecnologico, sono necessarie nuove forme di lavoro, nuovi processi e nuove strutture. La proposta di modifica della legge dovrebbe consentire al DDPS di ricercare e sviluppare soluzioni adatte alle proprie esigenze allo scopo di fronteggiare queste sfide.

Il nuovo articolo 109c LM intende consentire al DDPS, a complemento degli strumenti del diritto in materia di forniture e della promozione dell’innovazione e della ricerca ai sensi della LAPub e della LPRI, di svolgere attività corrispondenti nel settore della ricerca e dello sviluppo nel quadro della politica di pace e di sicurezza.

In concreto, ciò significa che il DDPS può commissionare lavori di ricerca e sviluppo e valutazioni dell’impatto tecnologico. Inoltre, la disposizione intende consentire al DDPS di partecipare ai programmi di promozione di terzi esistenti nei settori della ricerca e dell’innovazione. Ad esempio, il DDPS potrebbe partecipare al programma di promozione SWEET dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), che contribuisce all’attuazione della Strategia energetica 2050 e al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. In questo modo, il DDPS potrebbe basarsi su uno strumento esistente per coprire le sue questioni specifiche in materia di politica di sicurezza relative a questo programma, sfruttando in modo ottimale le sinergie. Inoltre, il nuovo articolo dovrebbe consentire al DDPS di condurre programmi di ricerca propri e di cooperare con l’industria e le università nel quadro di progetti specifici. La possibilità di collaborare con organizzazioni e partner nazionali e internazionali è altresì di fondamentale importanza per il successo della ricerca e dell’innovazione. La disposizione garantisce la base giuridica per permettere al DDPS di intraprendere collaborazioni.

Nei suoi principi in materia di politica degli armamenti del DDPS del 24 ottobre 2018, il Consiglio federale stabilisce la necessità di garantire in Svizzera una base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB). Descrive inoltre vari strumenti di gestione a disposizione della Confederazione per rafforzare la STIB. Tra questi vi sono affari di compensazione (affari offset). Al fine di promuovere il mantenimento e lo sviluppo di tecnologie rilevanti per la sicurezza e di capacità e competenze industriali di base nel nostro Paese, nonostante acquisti all’estero, la Confederazione impegna i fornitori esteri di armamenti a cooperare a livello industriale con istituti di ricerca e aziende del settore della sicurezza e della tecnologia della difesa in Svizzera. In questo modo si intende ridurre la dipendenza dall’estero in questo settore, rafforzando la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera in caso di crisi internazionali. Nel suo rapporto del 25 gennaio 2022, la CdG-S ha chiesto al Consiglio federale di esaminare se fosse opportuno inserire il principio degli affari di compensazione in una legge formale già esistente. Nel suo parere del 25 mag-

gio 2022, il Consiglio federale è giunto alla conclusione, sulla base di un’analisi di armasuisse, che gli aspetti essenziali degli affari di compensazione dovrebbero essere ancorati giuridicamente. Per questo motivo è necessario creare una base giuridica in una legge in senso formale, che deleghi al legislatore la facoltà di emanare disposizioni più ampie e che definisca gli aspetti principali degli ambiti da regolamentare.

Considerato il contesto normativo esistente, la LM si propone come punto di riferimento giuridico-formale per il disciplinamento degli affari di compensazione. Il titolo settimo della LM disciplina il materiale dell’esercito e l’articolo 106 della LM in vi-