Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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annuali. Le misure per le applicazioni radio conformi al PNAF15 comportano costi significativamente più elevati. Occorre calcolare oneri pari a diverse centinaia di migliaia di franchi per ogni caso. Si tratta, pertanto, di misure da adottare solo in rari casi eccezionali.

Per gli impieghi nel quadro del promovimento militare della pace, le competenze militari saranno messe a disposizione nell’ambito del servizio d’appoggio all’estero. I costi per ogni invio variano a seconda del luogo e della durata dell’impiego. In base alle informazioni disponibili, un invio dovrebbe costare circa 280 000 franchi all’anno. Questi costi saranno addebitati al bilancio globale dell’esercito. L’armamento di parte del personale in uniforme, che viene impiegato individualmente e solitamente disarmato, non comporta costi aggiuntivi di rilievo; questi risultano dal trasporto di armi e munizioni nella zona d’impiego. A questo scopo si può ricorrere anche al supporto da parte dell’organizzazione che dirige l’impiego.

Si può presumere che i costi (aggiuntivi) derivanti dal progetto saranno coperti dal bilancio globale dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito.

3.3 Questioni legate all’attuazione

Poiché gli invii per il processo di pace sono nell’interesse della Svizzera e devono quindi essere coordinati con la politica estera e la politica di sicurezza svizzera, uno stretto coordinamento tra il DFAE e il DDPS è una condizione preliminare. Ciò vale sia per i processi di pace condotti direttamente dal DFAE sia per quelli in cui la Svizzera intende sostenere organizzazioni internazionali o regionali. Anche alla selezione del personale dovrà avere attribuito un peso adeguato, poiché le competenze necessarie dovranno essere determinate caso per caso; gli invii saranno concordati tra il DFAE, lo Stato maggiore dell’esercito (in particolare le Relazioni Internazionali Difesa) e il Comando Operazioni.

In vista di un eventuale armamento di parti del personale in uniforme, che viene impiegato individualmente e di solito non armato, saranno presi accordi tra la rappresentanza militare svizzera e il quartiere generale dell’organizzazione internazionale che conduce l’impiego. Si tratta, in particolare, di valutare in modo congiunto i rischi e i pericoli di identificare e attuare altre misure per minimizzare i rischi e i pericoli nonché di stabilire le regole d’impiego per le armi. Da parte svizzera, lo Stato maggiore dell’esercito (Relazioni Internazionali Difesa) e il Comando Operazioni collaboreranno a stretto contatto.

Per il settore della sanità militare, la Confederazione gestisce un Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Ai sensi dell’articolo 48b, il Consiglio federale può disciplinare l’organizzazione e le competenze tramite disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 150 cpv. 1 LM).

Allo stesso modo, per quanto riguarda la protezione dei sensori, i processi di assegnazione e di coordinamento devono essere definiti a livello di ordinanza, sia a titolo preliminare che in caso di crisi, in modo che la cooperazione tra le unità organizzative competenti dell’Amministrazione federale possa avvenire il più possibile senza attriti e garantendo un uso oculato delle risorse.

15 Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.