Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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Art. 29a Soldo
Con questa nuova disposizione gli articoli 11 e 12 OAE-AF vengono aggiornati e ripresi nella LM. L’articolo definisce il periodo in cui i militari hanno diritto al soldo e costituisce la base per il versamento del soldo alle truppe di milizia dell’esercito. È disciplinato anche il diritto al soldo in caso di interruzione tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure tra questi servizi d’istruzione nonché tra parti separate di una scuola reclute, sempre che questo intervallo duri al massimo sei settimane. Tutte le altre disposizioni concernenti il soldo e il suo importo sono disciplinate nell’ordinanza d’esecuzione.
Art. 29b Sussistenza
In questo articolo, che disciplina la sussistenza dei militari, vengono ripresi gli attuali articoli 23 e 25 OAE-AF. Tutti i militari che ricevono il soldo secondo l’articolo 29a LM, hanno diritto alla sussistenza da parte della Confederazione. In linea di principio ricevono la sussistenza in natura, ossia i loro pasti vengono preparati nelle cucine militari. Se ciò non fosse possibile viene loro corrisposta la sussistenza in pensione. In questo ambito le prestazioni sono acquistate presso i partner civili. Come sinora il Consiglio federale stabilisce l’ammontare delle aliquote per la sussistenza in pensione nell’ordinanza d’esecuzione. Per quanto riguarda la sussistenza in natura stabilisce un credito quadro entro il quale la Base logistica dell’esercito dispone del necessario margine di manovra. In tal modo si garantisce che i crediti possano essere adeguati alle rispettive situazioni di mercato. L’articolo costituisce la base per la sussistenza delle truppe di milizia dell’esercito.
Art. 29c Alloggio
Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 31 OAE-AF e stabilisce che i militari devono essere alloggiati nonché il tipo di alloggio. Costituisce quindi la base per l’alloggiamento delle truppe di milizia dell’esercito. Come sinora, tutte le altre disposizioni e l’importo delle aliquote sono disciplinati nella relativa ordinanza d’esecuzione.
Art. 29d Casermaggio
Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 32 OAE-AF. Stabilisce che la Confederazione può stipulare contratti con Cantoni, Comuni o privati che sono proprietari di caserme o edifici allestiti per fungere da caserma. Costituisce pertanto la base legale per i relativi contratti, ad esempio, per l’affitto di caserme cantonali quali le piazze d’armi di Berna, Aarau ecc.
Art. 29e Viaggi e trasporti
Questo articolo riprende nella LM l’attuale articolo 44 OAE-AF. L’articolo definisce il diritto dei militari al trasporto con i mezzi pubblici. Questo diritto sussiste anche per i veicoli, gli animali e il materiale per le esigenze di servizio dell’esercito. Questi viaggi e trasporti sono indennizzati dalla Confederazione. L’articolo costituisce quindi la base per viaggi e trasporti delle truppe di milizia dell’esercito. A tale scopo si presuppone che l’ordine di marcia possa essere utilizzato quale AG e che si possano concludere i relativi contratti con l’Unione dei trasporti pubblici (UTP). Tutte le altre disposizioni sono disciplinate come sinora nella relativa ordinanza d’esecuzione.