Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 3, primo periodo: per non ripetere le categorie di persone di cui al capoverso 1 lettera a anche nel testo italiano viene inserito il pertinente rimando.

Art. 19 Reincorporazione

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.

Art. 20 cpv. 2

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista. Nel testo italiano «un militare» viene formulato al plurale analogamente alla modifica del testo tedesco.

Art. 21 cpv. 1 lett. a e art. 22 cpv. 1 lett. a

Nei capoversi 1 degli articoli 21 e 22 le rispettive lettere a vengono formulate in modo più conciso.

Già nella prassi attuale le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate e i militari sono esclusi dall’esercito se risultano intollerabili, perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto oppure se è stata ordinata nei loro confronti, pure con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà. Tuttavia, le misure privative della libertà corrispondono a sanzioni penali che possono essere inflitte soltanto in caso di una sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto. In particolare si tratta di misure terapeutiche stazionarie (trattamento di turbe psichiche, trattamento della tossicodipendenza e misure per i giovani adulti) e dell’internamento secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero16 (CP). Per ordinare queste misure si presuppone che l’autore abbia commesso un crimine o un delitto (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a, 60 cpv. 1 lett. a, 61 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 1 e 1bisCP). Inoltre sono connesse alla privazione della libertà (cfr. art. 57 cpv. 3, 59 cpv. 4, 60 cpv. 4, 61 cpv. 4 e 64 cpv. 4 CP). Pertanto la disposizione di una misura privativa della libertà in relazione all’intollerabilità di una persona soggetta all’obbligo di leva o di un militare, non comporta alcun elemento supplementare in sé poiché, giocoforza, quest’ultimo deve già essere dichiarato colpevole per un crimine o un delitto. Per questo motivo nell’articolo 21 capoverso 1 lettera a e nell’ articolo 22 capoverso 1 lettera a LM i rispettivi numeri 2 dovranno essere abrogati e le lettere a precisate in modo che l’intollerabilità per l’esercito possa essere invocata soltanto per una sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto.

Art. 26 lett. c

Anche i corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5 devono essere fatti rientrare tra gli obblighi particolari quali «convocazioni ufficiali». Soltanto in questo modo è possibile imporli in caso di inadempienza.

Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale

L’attuale articolo 29 è rielaborato e snellito dal punto di vista contenutistico. Questa modifica è strettamente correlata all’abrogazione dell’OAE-AF e all’integrazione di alcuni ambiti normativi dell’OAE-AF nella LM.

Il principio secondo cui la Confederazione è competente per il sostentamento dei militari è consolidato. Come sinora anche il diritto a un servizio postale di base sufficiente e gratuito è garantito. Per tenere conto della trasformazione digitale viene ora inserita una disposizione per «possibilità di comunicazione digitale adeguate».

16 RS 311.0