Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge militare

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 20 capoverso 1 ter, 23 capoversi 1 e 3 e 27 capoverso 1 bis«Comando Operazioni» è sostituito con la denominazione corretta «Comando Istruzione».

Art. 11 cpv. 1

L’attuale disciplinamento non permette di rilevare tutti i dati necessari per l’obbligo di leva. Secondo il capoverso 1 dell’articolo 11 spetta ai Comuni di domicilio notificare gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero di assicurazione sociale delle persone soggette all’obbligo di leva. In futuro, al fine di includere tutti i dati necessari per l’obbligo di leva e il reclutamento non dovranno più essere menzionati dati specifici. Occorrerà invece disciplinare in generale che i Comuni di domicilio dovranno fornire i dati necessari alla tenuta dei controlli. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari a seconda del fabbisogno dell’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 12 Frase introduttiva

La frase introduttiva è completata con «adempiere ai seguenti obblighi» in modo da tenere conto della lettera e.

Art. 13 cpv. 1 lett. ater

Questa aggiunta intende colmare una lacuna per le persone soggette all’obbligo di leva che non assolvono il reclutamento come previsto nell’articolo 9 capoverso 2. Rimangono assoggettate all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine del dodicesimo anno dopo il compimento del 24°anno di età e di conseguenza dovranno versare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Art. 17 Rubrica

L’attuale rubrica «Esenzione dei parlamentari» è modificata con «Esenzione dei membri dell’Assemblea federale». Questa nuova formulazione comprende tutti i membri dell’Assemblea federale.

Art. 18 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b nonché cpv. 3 primo periodo

Cpv. 1 lett. a e cpv. 3: il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.

Cpv. 1 lett. b: l’esenzione dal servizio per gli ecclesiastici dev’essere abrogata. Lo strumento dell’esenzione degli ecclesiastici si fonda su motivi storici. In origine l’esenzione era un mezzo concepito per mettere a disposizione personale indispensabile in situazioni straordinarie, come ad esempio in caso di catastrofi o in situazioni d’emergenza che toccano l’intero Paese oppure nel caso di un conflitto armato. Rispetto alle altre esenzioni dal servizio, vi è anche una chiara differenza poiché si tratta di categorie professionali strettamente necessarie per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza, ossia per il funzionamento del settore della sicurezza, della sanità e dei trasporti pubblici. L’esenzione degli ecclesiastici non è più al passo coi tempi e deve quindi essere abrogata.