Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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Art. 29f, cpv. 1 (concerne soltanto il testo italiano)
In questo articolo è ripreso l’attuale articolo 29a «Contributo per la formazione». Tale adeguamento si è reso necessario a causa dell’integrazione dei contenuti normativi degli articoli 29a–29e OAE-AF.
Per quanto riguarda il capoverso 1, nel testo italiano occorre operare una modifica terminologica. I militari di milizia vengono istruiti quali sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, ragion per cui «formazione» è sostituito con «istruzione».
Art. 30 cpv. 1 secondo periodo e 1bis
Per ogni giorno di servizio con diritto al soldo i militari hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno. Sinora questo diritto era disciplinato nell’articolo 30 capoverso 1bis soltanto per l’interruzione tra la scuola reclute e il servizio d’istruzione successivo. I militari (scuola reclute circolazione e trasporto, scuola reclute per sportivi di punta), che durante la scuola reclute hanno un’interruzione di una certa durata, ad esempio durante il periodo delle festività natalizie, devono anche poter beneficiare dello stesso diritto analogamente a questa regolamentazione. Con il rimando nel secondo periodo del capoverso 1 all’articolo 29a capoverso 3, che definisce il diritto al soldo in caso di interruzioni, viene disciplinata questa fattispecie. L’attuale capoverso 1bispuò quindi essere abrogato.
Questo complemento richiede un pertinente adeguamento dell’articolo 1a della legge sulle indennità di perdita di guadagno17 (cfr. «Modifica di altri atti normativi»).
Art. 32 cpv. 1
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 36 cpv. 1 e art. 40b
L’articolo 36 viene esteso alle persone soggette all’obbligo di leva. Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista e precisato sotto il profilo linguistico. Il testo italiano «da un altro militare» (art. 36) viene formulato al plurale analogamente alla modifica del testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 40c
Il capitolo 6 «Diritti d’autore» stabilisce all’articolo 40b LM le facoltà di utilizzazione delle opere create da militari nell’esercizio delle loro attività di servizio.
Dal punto di vista della sistematica legislativa, le disposizioni concernenti l’obbligo di restituzione delle spese di formazione devono essere disciplinate in un proprio capitolo 7 «Obbligo di restituzione delle spese di formazione».
Art. 40c
Per poter svolgere correttamente dal punto di vista tecnico e in modo responsabile diverse funzioni in seno all’esercito, è indispensabile assolvere formazioni dispendiose in termini di tempo e costi. Spesso vengono concluse con un diploma o attestato riconosciuto anche nella vita civile, come ad esempio per i conducenti di veicoli pesanti.
I corsi di formazione per i conducenti di veicoli pesanti come pure le licenze di condurre e i certificati di capacità ottenuti offrono alle persone interessate un vantaggio considerevole e duraturo sul mercato del lavoro. Sotto il profilo finanziario, la licenza di condurre autocarri (categorie C/E) assieme al certificato di capacità secondo l’ordinanza
17 RS 834.1