Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/32: Credito d’impegno per il programma di promozione della ricerca SWEETER (SWiss research for the EnErgy Transition and Emissions Reduction) per gli anni dal 2025 al 2036 · 19 pagine
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SWEETER continuerà a prescrivere un forte coinvolgimento delle SUS nei consorzi. Questo dovrebbe allineare meglio gli approcci e i prodotti sviluppati dai consorzi alle esigenze della società, contribuendo così a un più rapido raggiungimento degli obiettivi delle strategie energetiche e climatiche.
5.6 Ripercussioni sull’ambiente
Le misure di promozione proposte con il presente progetto sostengono in modo mirato la ricerca e l’innovazione nei settori delle energie rinnovabili, dello stoccaggio di energia e delle reti, dell’efficienza energetica, della digitalizzazione e dell’economia circolare. I lavori di ricerca così finanziati sono in linea con la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e contribuiscono in modo diretto e significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e di altri tipi di inquinamento ambientale come il particolato, gli NOx o il rumore.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per il presente decreto di credito deriva dagli articoli 64 e 167 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).
La base giuridica per le spese e la concessione di sussidi è costituita dall’articolo 49 della legge del 30 settembre 201636 sull’energia, dall’articolo 86 della legge del 21 marzo 200337 sull’energia nucleare nonché dagli articoli 3 e 16 della legge federale del 14 dicembre 201238 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
Con il decreto federale del 26 febbraio 2020 sul credito d’impegno per lo strumento di promozione della ricerca SWEET per gli anni 2021‒2028, l’Assemblea federale ha approvato il lancio dello strumento di promozione su cui si baserà SWEETER.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non esistono legami diretti tra lo strumento di promozione SWEETER e gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento (LParl; RS 171.10), il presente caso prevede un decreto federale semplice, che come tale non è sottoposto a referendum.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il decreto federale concernente un credito d’impegno per lo strumento di promozione della ricerca SWEETER (SWiss research for the EnErgy Transition and Emissions Reduction) per gli anni 2025‒2036 è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, in quanto comporta una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi. Di conseguenza, l’approvazione del credito d’impegno di 135 milioni di franchi richiede il consenso della maggioranza dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.
6.5 Conformità alla legge sui sussidi
Nel quadro dell’attuazione di SWEET sono rispettati i principi stabiliti nella legge del 5 ottobre 199040 sui sussidi (LSu; RS 616.1) nonché della LPRI.
I sussidi sono erogati in base a gare incentrate su temi ampi stabiliti dall’UFE dopo aver consultato la CORE. Grazie a questa specificazione, la Confederazione può affrontare in modo specifico obiettivi di grande
36 RS 730.0
37 RS 732.1
38 RS 420.1
39 RS 171.10
40 RS 616.1