Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Per le ricerche in virtù degli articoli 16c e 16d i dati consultabili comprendono le domande collegate in quanto presentate da persone appartenenti alla medesima famiglia (cpv. 4 delle disposizioni citate).
Art. 20 lett. d
Questo articolo fa parte della sezione riguardante i diritti d’accesso ai dati del C-VIS nel quadro della prevenzione, del perseguimento penale e dell’investigazione di atti terroristici o di altri reati gravi. L’articolo 20 definisce i prerequisiti valevoli quando un’autorità svizzera designata desidera ottenere informazioni dal C-VIS e chiede alla COA fedpol di fare una ricerca nel sistema e di trasmetterle tali dati. Ai prerequisiti vigenti viene ad aggiungersene un nuovo. Si tratta della previa ricerca nel CIR e dell’esistenza di un risultato positivo che indichi che i dati della persona interessata sono registrati nel C-VIS. Nella presente disposizione viene così trasposto l’articolo 22 sexdecies paragrafo 1 lettera d.
Art. 20a Deroghe alla ricerca nel CIR
Il nuovo articolo mira a trasporre l’articolo 22 sexdecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE che prevede la possibilità per la COA fedpol, in determinate circostanze, di rinunciare alla condizione di cui all’articolo 20 lettera d.
Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati
L’articolo 21 vigente indica i prerequisiti per la consultazione da parte della COA fedpol se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20. È opportuno stralciare i rimandi alla decisione VIS UE abrogata e citare invece le disposizioni pertinenti del regolamento VIS UE, ossia l’articolo 22 sexdecies di tale regolamento modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 26). Il capoverso 1 fa riferimento ai dati da utilizzare per la ricerca mentre il capoverso 2 verte sui dati che possono essere ottenuti o trasmessi secondo quanto indicato nell’allegato 3.
La ricerca può basarsi sui dati seguenti:
a. cognome/i, nome/i, data di nascita, cittadinanza/e e/o sesso;
b. tipo e numero del o dei documento/i di viaggio, Paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della durata del documento di viaggio;
c. numero della vignetta di visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, a seconda del caso;
d. impronte digitali, comprese le impronte digitali latenti;
e. immagine del volto.
Si tratta dei dati d’identità (lett. a) e dei dati relativi al documento di viaggio (lett. b) o al visto e al titolo di soggiorno (lett. c), cui vengono ad aggiungersi i dati biometrici.