Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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conformemente alla decisione n. 1105/2011/UE9. Tale verifica è effettuata in base a una ricerca automatica in relazione ai documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis del regolamento oggetto del presente rapporto. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non viene riconosciuto da uno o più Stati, si applica l’articolo 25 paragrafo 3 del codice dei visti.

Ai fini delle verifiche previste dall’articolo 21 del codice dei visti, il C-VIS avvia una consultazione tramite l’ESP allo scopo di paragonare i dati pertinenti registrati con i dati figuranti in un estratto, un dossier o una segnalazione registrato/a in uno dei sistemi seguenti:

SIS, EES, ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, Eurodac, Sistema europeo Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), SLTD e TDAWN.

Nell’ambito delle procedure legate al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno è svolta una ricerca analoga, al fine di determinare se la persona potrebbe costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, in virtù dell’articolo 6 paragrafo 1 punto e del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen). Le banche dati interrogate sono C-VIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN, SLTD e TDAWN nonché Europol (art. 22 ter par. 2 del regolamento VIS UE).

La Svizzera non partecipa alla collaborazione con ECRIS TCN e partecipa in misura limitata a Europol.

Articolo 22b

Il nuovo articolo 22b è dedicato all’unità nazionale VIS e ai compiti che essa dovrà svolgere in conformità all’articolo 109ebisnLStrI. L’attuazione dei regolamenti è in fase di preparazione. In tale contesto è emerso che, contrariamente al tenore del messaggio del CF (FF 2022 1421, pagg. 73 segg.), i compiti dell’unità VIS sono gli stessi, a prescindere che la persona richieda un visto per soggiorno di breve durata, di lunga durata o un permesso di soggiorno.

L’autorità nazionale VIS deve svolgere una verifica manuale entro due giorni dalla notifica di queste corrispondenze da parte del sistema. Si tratta delle corrispondenze seguenti (cpv. 1, cfr. art. 9 quinquies e 22 ter par. 9 e 13 regolamento VIS UE):

a. il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione; b. il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare; c. il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

9 Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco, versione della GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9. 22/42